T.A.R. PUGLIA, Lecce, 8 gennaio 2020, n. 13
I principi di parità formale tra i generi e della pari opportunità negli organi collegiali hanno immediata applicabilità e operatività nell’ordinamento, essendo previsti in diverse fonti nazionali e comunitarie, quali l'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, l'art. 51, comma 1, cost., nonché l'art. 6, comma 3, del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198), all'art. 1, comma 4, precisa che “l'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività”, e l'art. 6 T.U.E.L. (D. Lgs n.267/2000) prevede che “Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti”.
Ancora, l’art. 4 dello Statuto del Comune di Martignano rubricato “Pari opportunità” prevede: “Negli Organi Collegiali del Comune - Consiglio, Giunta, Commissioni; Comitati, Consulte ecc. ..., negli Enti ed istituzioni dipendenti dal Comune è garantita, per quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi”.
Orbene, secondo convincimento giurisprudenziale consolidato, se è certamente necessario garantire la parità tra i sessi e conseguentemente le reciproche pari opportunità, evitando che l'esercizio delle funzioni politico - amministrative sia precluso ad uno dei due generi, maschile o femminile, nondimeno il continuato, ordinato e corretto svolgimento di quelle stesse funzioni politico - amministrativo costituisce un elemento cardine del vigente ordinamento giuridico, con riferimento al principio sia di democraticità, sancito dall'art. 1 Cost., sia di legalità, imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Conseguentemente, il rispetto di detto principio non può in alcun modo determinare un'interruzione dell'esercizio delle funzioni politiche-amministrative ovvero provocare un ostacolo al loro concreto ed effettivo esplicitarsi. Così, il principio di parità formale tra uomo e donna può essere derogato nel caso in cui sussista una effettiva impossibilità di assicurare, nella composizione della giunta comunale, la presenza dei due generi nella misura stabilità dalla legge.