CONS. GIUST. AMM. SICILIA sez. giurisd., 27 gennaio 2020, n. 64
Le ordinanze contingibili e urgenti contestate, nel disporre l'avvio dell'iter di una procedura negoziata per l'aggiudicazione del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per la durata di mesi sei (nelle more del suo formale riaffidamento per un arco di tempo pluriennale in applicazione delle procedure ordinarie), avevano inequivocabilmente stabilito, altresì, che all'uopo dovesse essere utilizzato, in deroga alla regola dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il criterio del prezzo più basso, in quanto l'applicazione di questo secondo avrebbe garantito tempi più brevi e, nel contempo, permesso di rispettare il principio della concorrenza tra le imprese.
Non viene, quindi, condivisa la diversa interpretazione delle ordinanze proposta dall'appellata, incline a rinvenirvi, con riferimento a quanto concerneva il criterio di aggiudicazione della c.d. gara ponte, ma in aderenza alle ordinarie regole di riparto delle competenze interne all'Amministrazione, solo un atto sindacale di indirizzo agli uffici comunali.
In presenza di una simile prescrizione extra ordinem sul criterio di aggiudicazione da seguire, si rivela pertanto corretta anche la deduzione dell'appello per cui la conforme impostazione della procedura di gara, da parte degli uffici comunali, sul perno del criterio del prezzo più basso, in deroga alla regola generale dell'O.E.P.V., costituiva un atto dovuto.