Decreto CONS. STATO, sez. III, 27 aprile 2020, n. 2294
Il Consiglio di Stato conferma il decreto monocratico del TAR Catanzaro (24 aprile 2020, n. 270) che ha respinto l’istanza di sospensione cautelare delle ordinanze del Sindaco di Catanzaro che, al fine di contenere il rischio di diffusione del Covid-19, hanno disposto e poi prorogato la sospensione, salvo che negli ospedali, dell’apertura degli esercizi commerciali di negozio bar self service attraverso distributori automatici che vendono bevande e alimenti confezionati h 24 in locale liberamente accessibile.
Nelle tre ordinanze ciò che effettivamente viene leso - e spetterà al giudice competente valutare se l’atto lesivo sia o meno legittimo - è non certo il diritto costituzionalmente tutelato di libera iniziativa economica (art. 41 Cost.) ma l’interesse, di natura economica, a non perdere, per i giorni di sospensione della distribuzione, il relativo ricavo. L’art. 41 Cost. invocato dall’appellante, limita la stessa libertà di iniziativa economica quando essa sia in contrasto con la sicurezza, libertà e dignità umana. In proposito, non vi sono dubbi sulla correttezza costituzionale di una misura di divieto temporaneo di distribuzione automatica di prodotti allorché ciò derivi dalla necessità di prevenzione avverso la più grave forma di epidemia sanitaria che l’Italia abbia conosciuto dal dopoguerra.
Quindi, escluso ogni pericolo di perdita definitiva di un bene della vita direttamente tutelato dalla Costituzione, nel caso in esame si discute di un ordinario e temporaneo pregiudizio economico a fronte di una ordinanza comunale, dovendosi di conseguenza escludere la ricorrenza di uno dei casi eccezionali in cui, con interpretazione costituzionalmente orientata “ praeter legem”, il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile l’appello avverso il decreto cautelare del Presidente di T.A.R.