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Ordinanze sindacali nell’emergenza COVID 19 (2/2020)

T.A.R. PUGLIA, Bari, 22 maggio 2020, n. 733

Il TAR ha annullato le ordinanze sindacali con le quali il Sindaco di Peschici aveva ordinato, con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, il divieto di introduzione di pane o derivati nel territorio comunale e ribadito il divieto, con riferimento a diversa decorrenza temporale.

Le due ordinanze sindacali sono state adottate in base al D.P.C.M. del 22 marzo 2020 e, in particolare, in base all’art. 1, lettera b), che vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasposto pubblici o privati, in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano; e sulla scorta del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, i cui artt. 3, comma 2, e 5, comma 1, consentono al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare la predetta emergenza, laddove non in contrasto con le misure statali.
Per il giudice amministrativo le norme in questione sono state, tuttavia, erroneamente applicate dal Sindaco di Peschici; invero, all’interno delle misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, di cui al D.P.C.M. 22 marzo 2020, è stata rintracciata una area di esenzione che riguarda, tra l’altro, proprio l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari, sempre consentita.
La disposizione è dettata dall’esigenza di non compromettere la fruizione di beni di primaria necessità nonostante il periodo emergenziale, sulla scorta di una scelta drammatica demandata all’Autorità di Governo e al Legislatore primario, in una fase notoriamente caratterizzata dalla sussistenza di una conclamata emergenza epidemiologica di rilevanza internazionale.
Sotto tale profilo, una volta individuata l’area di inapplicabilità del divieto in sede di normativa statale, il Sindaco non può assumere provvedimenti attraverso i quali il divieto stesso si riespande e riprende vigore, perché ciò significherebbe porsi in irrimediabile contrasto con la normativa statale, effetto di certo non voluto dal legislatore statale.
Nemmeno l’art. 1 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, in base al quale possono essere adottate misure limitative per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID 19 su specifiche parti del territorio nazionale o, occorrendo, sulla totalità di esso e per periodi predeterminati, costituisce valido riferimento per l’esercizio di un incondizionato potere di ordinanza.
Il Sindaco non può adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza, in contrasto con le misure statali, né eccedere i limiti di oggetto di cui al comma 1. Il Sindaco, in altri termini, in una cornice di riferimento normativo di questo tipo, non è privato del potere di ordinanza extra ordinem ma  diversamente da quanto avviene in periodi non qualificabili come emergenze nazionali, in cui l’ordinanza contingibile e urgente vale a fronteggiare un’emergenza locale e può avere finanche attitudine derogatoria dell’ordinamento giuridico  neppure può esercitare il potere di ordinanza travalicando i limiti dettati dalla normativa statale, non solo per quel che concerne i presupposti ma anche quanto all’oggetto della misura limitativa.
Questo vuol dire che il Sindaco può, in linea con la prescrizione statale, introdurre un divieto di ingresso nel proprio Comune per un periodo di tempo limitato e solo in presenza di un sopravvenuto aggravamento del rischio sanitario che sia stato oggetto di valutazione adeguata e proporzionata ai dati epidemiologici del territorio in un dato momento.
Nella specie, è invece accaduto che le ordinanze sono state emanate senza alcuna indicazione di efficacia nel tempo e in presenza di una generica affermazione di perdurante rischio sanitario in tutta la Capitanata, non accompagnata da rilevazione di dati epidemiologici a supporto.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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