Decreto T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 1 giugno 2020, n. 1120
Il TAR sospende l’ordinanza del Sindaco del Comune di Napoli – impugnata dalla regione Campania con la quale è disciplinata con decorrenza dal 1° giugno 2020, l’attività di somministrazione e vendita di alimenti e/o bevande, e gli orari di apertura dei relativi esercizi commerciali, in senso difforme, ed ampliativo, rispetto a quanto al riguardo previsto dalla ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 53 dello stesso 29 maggio 2020, consentendo altresì l’eventuale svolgimento di attività ludiche.
Per il TAR sussistono i presupposti: a) dell’aggravamento del rischio sanitario anche in ambito ultracomunale, atteso il prevedibile afflusso dai comuni limitrofi, se non da tutta la provincia, sul territorio del comune Napoli in ragione dei più ampi orari previsti dall’ordinanza sindacale e delle eventuali attività ludiche dalla stessa consentite;
b) della situazione di incertezza derivante dalla concorrenza di due discipline differenziate e contrastanti tali da ingenerare oggettivi dubbi sulla liceità dei comportamenti da tenere, da parte degli operatori economici e degli avventori, e conseguenti criticità nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte degli operatori a ciò deputati, con potenziali rischi di ordine pubblico.