Decreto T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 8 giugno 2020, n. 1135
Il giudice amministrativo accoglie l’istanza di sospensione dell’ordinanza del Sindaco di Napoli che ha stabilito l’orario degli esercizi di somministrazione in senso ampliativo rispetto alla analoga regolamentazione operata con atti regionali, nella persistenza della situazione di emergenza Covid-19, nonché la deroga temporanea al vigente regolamento comunale relativo alle concessioni per l’occupazione temporanea di suolo pubblico, motivata espressamente con riferimento alla esigenza di rilancio delle attività economiche nella fase successiva al “lockdown”.
Sulla base della considerazione dell’estrema urgenza e ritenuta prevalente, sul piano cautelare del doveroso bilanciamento degli interessi involto, la necessità di incrementare le occupazioni di suolo pubblico al fine di favorire il più possibile, in ragione della persistente emergenza “covid”, la somministrazione di beni e servizi all’esterno dei locali, e tanto immediatamente, considerato che tale esigenza, pur dovendosi apprezzare sotto il profilo generale, per le sue implicazioni socio-economiche, neppure sembra, nondimeno e prima facie, potersi agevolmente sussumere tra le emergenze sanitarie o di igiene pubblica o di tutela della pubblica incolumità ovvero di sicurezza urbana, che costituiscono l’ambito di esercizio delle competenze sindacali ex artt. 50 e 54 TUEL, ma sarebbe piuttosto il fondamento per l’esercizio degli ordinari poteri regolamentari, nel rispetto dei principi ad essi applicabili; e tanto tenuto conto, peraltro, che i titolari di esercizi di somministrazione restano, allo stato, comunque tenuti al rispetto delle normative, di legge e regolamentari vigenti, incluse le disposizioni regolanti la fase di progressivo rientro dall’emergenza covid, di matrice statale e regionale, prima che comunale, e, tra le queste, la regola del “distanziamento sociale”.
Ritenuto, pertanto, che non sembra ravvisabile alcuna ragione di urgenza qualificata nell’immediata esecutività del detto atto sindacale, tale non essendo neppure il riferimento alla mancata discussione del punto relativo alle misure in questione nella seduta consiliare del 3 giugno 2020, che, nel mentre conferma la necessità dell’ineludibile passaggio consiliare, a tutela del controllo democratico dell’esercizio dei poteri regolamentari, non giustifica affatto, per quanto sopra detto, l’immediata operatività della contestata disciplina derogatoria e acceleratoria, in un quadro che tuttora richiede il penetrante controllo pubblico anche delle attività economiche in ragione del persistente stato di emergenza sanitaria.