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Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (3/2020)

CONS. GIUSTIZIA AMM. SICILIA, 15 ottobre 2020, n. 912

La s.p.a. Girgenti Acque, nella qualità di gestore del servizio idrico integrato presso l'Ambito Territoriale della provincia di Agrigento, con ricorso al T.A.R. per la Sicilia impugnava l'ordinanza contingibile e urgente emessa dal Sindaco del Comune di Grotte ai sensi degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267 del 2000, con la quale le era stato fatto divieto assoluto di procedere alla disattivazione dei collegamenti fognari delle utenze in stato di morosità.

In sede di appello l’ordinanza viene censurata per il fatto di non recare un termine finale di efficacia, ma di atteggiarsi quale disposizione destinata a vigere a tempo indeterminato, si pone in contraddizione con il criterio di temporaneità, che costituisce parte integrante del requisito legale della contingibilità.

 

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, condizioni di legittimità per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, e altresì, appunto, la provvisorietà e temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del relativo provvedimento (C.d.S., V, 12 giugno 2017, n. 2799; 5 giugno 2017, n. 2676; 21 febbraio 2017, n. 774; 26 luglio 2016, n. 3369). Lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente, con la quale è consentito fronteggiare le situazioni di emergenza anche al prezzo del sacrificio temporaneo di posizioni individuali costituzionalmente tutelate, non può invero essere impiegato per conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi coinvolti, che deve essere perseguito, invece, mediante le procedure ordinarie e nel rispetto dei diritti garantiti dall'ordinamento (V, 13 marzo 2002, n. 1490).

Non persuade l'obiezione difensiva comunale per cui l'ordinanza in esame sarebbe destinata comunque a perdere efficacia "nel momento stesso in cui cesseranno i pericoli evidenziati nel provvedimento ovvero nel momento in cui il Comune potrà farsi carico con le proprie risorse della grave situazione emergenziale generata dal comportamento della Società appellante, superando così lo stato di emergenza" (né vale il riferimento fatto, nella stessa prospettiva, all'avvenuto avvio, da parte del Comune, dell'iter per superare l'attuale gestione privatistica in capo alla ricorrente e addivenire a una gestione del servizio in forma associata diretta e unitaria).

Se è vero che le ordinanze extra ordinem non possono considerarsi automaticamente illegittime sol perché sprovviste di un testuale termine finale di durata o efficacia (C.d.S., V, 13 agosto 2007, n. 4448), dal momento che anche misure non definite nel loro limite temporale potrebbero essere reputate legittime quando razionalmente collegate alla concreta situazione di pericolo accertata (sez. V, 30 giugno 2011, n. 3922), nella fattispecie concreta è agevole rilevare, tuttavia, che il divieto di distacco impartito dal Sindaco di Grotte non reca nemmeno implicitamente un termine di durata, giacché è inteso ad affrontare uno stato di pericolo derivante da condizioni - in ultima analisi, l'esigenza tecnica del gestore di fronteggiare una morosità diffusa e con caratteri di permanenza - ben suscettibili di protrarsi indefinitamente nel tempo.

Ne deriva che l'ordinanza, in violazione del principio esposto, ha illegittimamente stabilito un assetto che si presenta oggettivamente dotato di carattere di stabilità.

CONS. STATO, sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5780

L'art. 54, comma 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che: "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire o di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana".

Spetta, quindi, al Sindaco valutare l'esistenza di una situazione di grave pericolo, vale a dire il rischio concreto di un danno grave e imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; la valutazione, di carattere eminentemente tecnico, va compiuta sulla base di pareri acquisiti ed accertamenti tecnico - scientifici effettuati in sede istruttoria, di cui si deve dar conto nella motivazione del provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3580 secondo cui: "il potere di ordinanza, inoltre, presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, e in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale"; allo stesso modo, Cons. Stato, V, 21 febbraio 2017, n. 774, che richiama, nello stesso senso, i precedenti di cui a Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2016, n. 1189; 25 maggio 2015, n. 2967; 5 settembre 2015, n. 4499).

Il Sindaco del Comune di Sestri Levante aveva acquisito la relazione del dott. geol. Gi. Ri. e sulla base delle considerazioni ivi contenute, ritenuto di dover ordinare agli appellanti il ripristino del muro di confine, dandone conto nella motivazione del provvedimento.

Le preoccupazioni esposte nella relazione del dott. Ri. trovano piena corrispondenza nella documentazione fotografica in atti; il Sindaco non è pertanto incorso nel travisamento dei fatti poiché gli stessi sono correttamente rappresentati nella relazione.

Le rassicurazioni provenienti dal perito di parte sono, allora, una valutazione alternativa della probabilità che il rischio possa divenire concreto; che non può il giudice preferire sull'altra se l'attività procedimentale si è correttamente svolta, viste le caratteristiche non sostitutive del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni amministrative espressione di discrezionalità tecnica.

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 24 agosto 2020, n. 3636

La ricorrente aveva impugnato l'ordinanza comunale n. 22763/2014 con la quale il Dirigente del Settore Urbanistica, rilevata la situazione di pericolo per la privata e pubblica incolumità e l'urgenza di procedere senza indugio ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, in particolare, di caduta sulla sede stradale di calcinacci provenienti dai soffitti e dalla facciata del fabbricato, le ha ingiunto, in una all'amministratore del condominio, di eseguire ad horas tutti i lavori atti ad eliminare il pericolo rilevato, "ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Testo Unico approvato DPR n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni". In proposito il TAR richiama il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale (cfr. in termini, ex plurimis, T.A.R. Lazio, Latina, 17.7.2013, n. 627; T.A.R. Lombardia, Milano, 15.12.2014, n. 3036; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, 29 gennaio 2015, n. 71; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 8.1.2018, n. 110; Consiglio di Stato, sez. V, 1.12.2014, n. 5919), le cui argomentazioni vanno ribadite anche nel caso in commento, secondo il quale la potestà di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di tutela della pubblica e privata incolumità è attribuita al Sindaco quale ufficiale di governo e non è, quindi, delegabile a soggetti diversi dell'Amministrazione comunale, essendo al dirigente attribuiti compiti di ordinaria gestione del patrimonio comunale che non prevedono l'adozione di provvedimenti extra ordinem a tutela dell'incolumità collettiva e della sicurezza.

Ed invero, l'ordinanza impugnata è ascrivibile claris verbis alle ordinanze contingibili e urgenti ex art. 54 D.lgs. 267/2000 la cui adozione, stante il chiaro dettato legislativo, rientra nella spettanza del Sindaco che agisce quale ufficiale del Governo, in funzione della tutela della pubblica e privata incolumità, e non già negli ordinari poteri di gestione spettanti ai dirigenti degli Enti locali.

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 10 agosto 2020, n. 3547

Le ordinanze contingibili e urgenti costituiscono provvedimenti extra ordinem, in quanto dotate di capacità derogatoria dell'ordinamento giuridico, al fine di consentire alla P.A., in deroga al principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, di sopperire a situazioni straordinarie ed urgenti non fronteggiabili con l'uso dei poteri ordinari.

Presupposti indefettibili di tali ordinanze sono: a) l'impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente (urgenza); b) l’impossibilità di far fronte alla situazione di pericolo incombente con gli ordinari mezzi offerti dall'ordinamento giuridico (contingibilità); c) la precisa indicazione del limite temporale di efficacia, in quanto solo in via temporanea può essere consentito l'uso di strumenti extra ordinem che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalle leggi. Pertanto, solo in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale.

T.A.R. MARCHE, Ancona, 10 agosto 2020, n. 507

Il potere d'urgenza può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico.

Le ordinanze sindacali impugnate sono state emanate sul presupposto della sussistenza di un pericolo alla pubblica e privata incolumità, conseguente allo stato dei luoghi - per come accertato dal personale di polizia municipale e dai tecnici all'uopo incaricati - e al fatto che i rami delle piante insistevano sul tetto della scuola, con possibilità di caduta e conseguente pericolo per l'incolumità della popolazione scolastica ospitata dall'edificio.

In particolare, l'ordinanza n. 264/2013 pone a proprio fondamento precise risultanze istruttorie, costituite dalla relazione dell'Ufficio di Polizia Municipale e del Responsabile dell'Area Tecnica, nonché dalla relazione del dottore agronomo incaricato di valutare lo stato delle piante in questione. Le stesse fotografie prodotte in atti evidenziano oggettivamente la particolare situazione dei luoghi ed il pericolo derivante ai fruitori della scuola dall'incontrollata crescita dei rami delle piante di cui si controverte.

Quindi, è stata la generale situazione di pericolo per l'incolumità pubblica ad aver indotto il Sindaco del Comune di Monsampietro Morico ad intervenire, esercitando il potere extra ordinem, con motivazioni che appaiono congrue ed immuni dai vizi denunciati, sia con riferimento alla potenziale minaccia per la pubblica incolumità, sia con riferimento alle ragioni di assoluta urgenza nel provvedere.

CONS. STATO, sez. II, 6 agosto 2020, 4958

Non può essere richiesto al privato, destinatario di un provvedimento contingibile ed urgente, un procedimento interpretativo per comprendere quali interventi debbano essere effettuati, anche tenuto conto che, nel caso di specie la natura degli interventi neppure era individuata nella ordinanza, con la conseguenza che non era possibile distinguere effettivamente cosa fosse richiesto.

Chiarezza, invece, quanto mai necessaria per poterne comprendere sia la previa valutazione da parte dell'Autorità amministrativa dell'effettiva capacità di sopportazione (anche economica) da parte del privato interessato degli interventi pretesi sia la adeguatezza in concreto in vista di un definitivo avvio a conclusione della causa primaria degli eventi pregiudizievoli in discorso.

T.A.R. SICILIA, Catania, 28 luglio 2020, n. 1937

Il potere di ordinanza contingibile e urgente presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, ed in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente.

In particolare, l'urgenza deve essere intesa come impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente, mentre la contingibilità deve essere intesa come impossibilità di far fronte alla situazione di pericolo incombente con gli ordinari mezzi offerti dall'ordinamento giuridico.

Tanto premesso, in materia di emissioni elettromagnetiche l'ordinamento prevede strumenti tipici per fronteggiare il pericolo derivante dal superamento dei valori di attenzione - e tra questi, la delocalizzazione degli impianti e, in via di urgenza, la disattivazione degli impianti stessi da parte del competente Ministero - sicché l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente, a fronte di una situazione fronteggiabile con gli ordinari strumenti previsti dalla disciplina in materia, non si giustifica nel caso di specie.

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 24 luglio 2020, n. 3324

È illegittima l'ordinanza adottata ex art. 54 d.lgs. 267/2000 per bloccare l'istallazione, o l'adeguamento tecnologico, degli impianti di telefonia mobile; e ciò sia perché "Le proteste, pur reiterate, da parte dei cittadini finalizzate al blocco dei lavori propedeutici all'installazione di infrastrutture per il servizio di telefonia mobile all'interno del territorio comunale non integrano quel "pericolo per l'ordine pubblico"" di cui all'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000" (così Tar Campania, Salerno, Sez. II, n. 654/2018), sia perché "i compiti di tutela della salute non afferiscono alla sfera comunale e che le opere riguardanti la telefonia mobile hanno natura urgente ed indifferibile e sono assimilabili ope legis alle opere di urbanizzazione primaria" (Tar Piemonte, Sez. I, n. 1700/2015); sia, ancora, perché  le ordinanze contingibili e urgenti di competenza del Sindaco quale ufficiale del Governo costituiscono strumenti apprestati dall'ordinamento per fronteggiare situazioni impreviste e di carattere eccezionale, per le quali sia impossibile o inefficace l'impiego dei rimedi ordinari, e si presentano quindi quali mezzi di carattere residuale, espressione di norme di chiusura del sistema, i cui tratti distintivi sono costituiti dall'atipicità, dalla valenza derogatoria rispetto agli strumenti ordinari, dalla particolare qualificazione sia della minaccia, sia del pericolo; tutti presupposti che, nel caso di specie, non sussistono, dal momento che la materia è compiutamente disciplinata dal D.Lgs. n. 259/2003, il quale demanda alle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) le valutazioni di tipo radioprotezionistico per l'accertamento dell'osservanza dei "valori soglia" definiti, a tutela della salute collettiva, dalla L. 36/01 e dal DPCM 08.07.2003.

T.A.R. SICILIA, Palermo, 24 luglio 2020, n. 1535

In caso di emanazione di un'ordinanza contingibile e urgente, non occorre il rispetto delle regole procedimentali poste a presidio della partecipazione del privato, ex art. 7 della L. n. 241 del 1990, essendo queste incompatibili con l'urgenza di provvedere, anche in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo, che può aggravarsi con il trascorrere del tempo; di fatto, la comunicazione di avvio del procedimento nelle ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco non può che essere di pregiudizio per l'urgenza di provvedere.

T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, 17 luglio 2020, n. 549

La possibilità di ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente è legata alla sussistenza di un pericolo concreto che imponga di provvedere in via d'urgenza, con strumenti extra ordinem, per fronteggiare emergenze sanitarie o porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non fronteggiabili con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento.

Nel caso di specie, non soltanto il provvedimento impugnato appare totalmente privo di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti per l'adozione dell'ordinanza sindacale ex art. 50 d. lgs. 267/2000, con particolare riferimento alla sussistenza di una situazione eccezionale e imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l'incolumità pubblica derivante dalla presenza di rifiuti sull'area di proprietà degli intimati; ma, per di più, il comportamento serbato dall'amministrazione nel corso dell'intero procedimento amministrativo, avviato sin dal 2012 e concluso solo nel 2019, attesta di per sé l'inesistenza dei tali presupposti di eccezionalità e di urgenza, se solo si considera che la stessa amministrazione comunale ha ritenuto di potere sospendere, di fatto, per diversi anni il procedimento in questione in attesa del deposito della relazione peritale nel giudizio civile intercorrente tra le parti private e in attesa della definizione del giudizio medesimo, prima di assumere il provvedimento conclusivo impugnato nel presente giudizio, peraltro a distanza di quasi cinque anni dal deposito della relazione peritale e di due anni dalla sentenza del giudice civile. E d'altra parte, la stessa consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio civile, pur rilevando la presenza di rifiuti di varia tipologia all'interno dell'area di proprietà dei ricorrenti, non aveva evidenziato l'esistenza di profili di criticità tali da imporre l'adozione di interventi immediati ed urgenti.

T.A.R. VALLE D’AOSTA, Aosta, 17 luglio 2020, n. 25

Le ordinanze contingibili e urgenti sono strumenti atipici, essendo funzionali allo scopo di far fronte ad eventi non prevedibili a priori e proprio perché possono disporre la compressione di diritti ed interessi dei privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalla legge devono avere come presupposto un'efficacia solo in via temporanea. Consegue dall'applicazione di tale principio che occorre fissare nell'ordinanza extra ordinem un termine di efficacia, la cui assenza non può non invalidare gli atti stessi, dal momento che l'autorità può intervenire con detti strumenti solo eccezionalmente in via provvisoria.

CONS. GIUSTIZIA AMM. SICILIA, 17 luglio 2020, n. 619

L'emanazione di un'ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi degli artt. 50 o 54 TUEL, indifferentemente, presuppone l'esistenza di una situazione eccezionale ed imprevedibile: tale presupposto, tuttavia, va interpretato nel senso che rileva non la circostanza (estrinseca) che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo ed imprevedibile, ma la sussistenza (intrinseca) della necessità e dell'urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità, che, soprattutto, dall'imputabilità se del caso perfino all'Amministrazione stessa della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere (Cons. Stato n. 5150/2019). Sottolinea la stessa sentenza: "perché ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell'attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, sicché l'immediatezza dell'intervento urgente del Sindaco va rapportata all'effettiva esistenza di una situazione di pericolo al momento di adozione dell'ordinanza".

Nel caso deciso ricorrono tutte le condizioni per l'emanazione dell'ordinanza impugnata.

La pericolosità e lo stato di degrado della struttura, specie in quanto risultata ancora aperta al pubblico nonostante le inidonee condizioni igieniche, erano state invero accertate dall'ASP di Carini e dall'Ufficio Locale Marittimo di Mondello nella relazione di servizio n. 9/2015.

Non soltanto si evidenziava "la corrosione del ferro posto sulla scogliera, il quale ha intriso di ruggine la parte circostante, poiché sullo stesso non era stato effettuato alcun trattamento di manutenzione" ma, soprattutto, si certificava che "all'interno dei locali non vi sono le condizioni igienico sanitarie idonee a poter esercitare alcun tipo di attività. Si precisa che le strutture sopra indicate, in stato di abbandono, sono ricettacolo di insetti e roditori" si paventava che gli stessi divenissero "possibili luoghi di bivacco notturno per i senzatetto, preda per atti vandalici".

Una situazione di fatto particolarmente grave che condurrà, dopo pochissimo tempo, anche la competente ASP di Carini a chiedere l'emanazione di un provvedimento dell'identico tenore.

L'ordinanza è supportata da una adeguata e congrua motivazione ed appare, nel contenuto dispositivo, adeguata alla situazione di fatto.

CONS. STATO, sez. II, 11 luglio 2020, n. 4474

I presupposti per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente risiedono nella "sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento", nonché nella "provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità" (cfr. anche, Cons. Stato: Sez. V, 26 luglio 2016, n. 3369; Sez. III, 29 maggio 2015, n. 2697; Sez. VI, 31 ottobre 2013, n. 5276).

Non è, quindi, legittima l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni (oltre che prevenibili, anche) prevedibili e permanenti, ovvero quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità.

CONS. STATO, sez. II, 2 luglio 2020, n. 4248

L'ordinanza contingibile e urgente, con cui il Sindaco imponga al proprietario di un'area di risolvere una situazione di degrado che attenti alla salute pubblica, non riveste carattere sanzionatorio (di tal che non è dipendente dall'individuazione della responsabilità del proprietario in relazione alla situazione inquinante), ma solo ripristinatorio, per essere diretta esclusivamente alla rimozione dello stato di pericolo e prevenire danni alla salute pubblica (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2007, n. 4719).

Conseguentemente, il provvedimento incontra legittimo destinatario il titolare dell'area (ossia, in colui che si trovi con questa in rapporto tale da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di pericolo), ancorché tale situazione non possa essergli imputata, trattandosi del soggetto avente la concreta disponibilità (e titolarità) dei luoghi.

CONS. STATO, sez. II, 1 luglio 2020, n. 4183

Le ordinanze di rimozione dei rifiuti abbandonati, non hanno la natura contingibile e urgente propria delle ordinanze sindacali, il cui potere ha contenuto atipico e residuale e può pertanto essere esercitato, solo quando specifiche norme di settore non conferiscano il potere di emanare atti tipici per risolvere la situazione emergenziale.                

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