CONS. STATO, sez. III, 4 settembre 2020, n. 5362; CONS. STATO, sez. III, 4 settembre 2020, n. 5363; CONS. STATO, sez. III, 4 settembre 2020, n. 5366; CONS. STATO, sez. III, 4 settembre 2020, n. 5367; CONS. STATO, sez. III, 4 settembre 2020, n. 5369
L'art. 17, comma 2, del T.U. n. 267/00 dispone che: "L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento"; l'art. 22 dello Statuto del Comune di Venezia si limita a stabilire che "Il Regolamento Comunale per le Municipalità disciplina le attribuzioni ed il funzionamento degli Organi Municipali e delle Delegazioni di Zona. Nei casi in cui non vi sia espressa norma regolamentare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per gli Organi Comunali."
L'art. 9 del Regolamento Comunale delle Municipalità, nella parte in cui prevede che "Il/la Presidente ed i/le Consiglieri/e di Municipalità, sono eletti/e contestualmente con il sistema maggioritario a suffragio universale e diretto nei modi e nelle forme dettate dalla legge per l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali dei Comuni aventi pari popolazione....." contiene un esplicito rinvio generale ai modi e alla forme previste dalla legge per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale; in particolare il richiamo alle "forme" si riferisce al procedimento elettorale che segue, quindi, quello previsto dalla legge per le elezioni comunali.
Secondo il giudice di appello si tratta di un rinvio generale che comporta l'applicazione di tutte le prescrizioni previste per le elezioni comunali, eccetto quelle espressamente derogate dal regolamento comunale che non vengono in rilievo nel caso di specie (quelle previste dall'art. 10 del regolamento).
Trattandosi di un rinvio generale, l'omessa previsione di una deroga espressa comporta l'automatica applicazione della disciplina generale che richiede la presentazione della documentazione mancante (contrassegno di lista, programma amministrativo, bilancio preventivo di spesa).