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Reviviscenza di norme abrogate e individuazione del commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro sanitario (1/2020)

Sentenza n. 255/2019 – giudizio per conflitto di attribuzione tra enti

Deposito del 5/12/2019 – Pubblicazione in G.U. 11/12/2019, n. 50

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 255/2019 la Corte costituzionale ha definito un giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, stabilendo che spettava allo Stato e, per esso, al Consiglio dei ministri nominare il commissario ad acta per l’attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Molise. Il conflitto ha tratto origine da un ricorso con cui la Regione Molise contestava che spettasse allo Stato adottare una delibera con cui un soggetto diverso dal Presidente pro tempore della Regione è stato nominato commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale.

Al fine di risolvere il conflitto, la Corte ha preso le mosse da una ricostruzione del quadro normativo rilevante. Con l’art. 4 del d.l. n. 159/2007 il legislatore statale ha introdotto la figura del commissario ad acta, nominato qualora la Regione risulti inadempiente rispetto agli impegni assunti al momento della sottoscrizione del piano di rientro. Quella disposizione non dà alcuna indicazione su chi possa essere nominato commissario ad acta. Successivamente, l’art. 2, commi 79, 83 e 84, della legge n. 191/20009 ha posto la regola della nomina automatica del Presidente della Regione quale commissario ad acta, prevendendo allo stesso tempo un’ipotesi di potere sostitutivo statale da esercitarsi attraverso un nuovo commissariamento. Con l’art. 2, comma 6, lettera a), del d.l. n. 174/2012, invece, il legislatore ha posto una regola diversa, secondo cui il Consiglio dei ministri poteva nominare commissario ad acta il Presidente della Regione oppure un altro soggetto. In seguito, l’art. 1, comma 569, della legge n. 190/2014 ha disposto nel senso dell’incompatibilità fra la titolarità d’incarichi istituzionali regionali e la nomina a commissario ad acta. Infine, l’art. 1, comma 395, della legge n. 232/2016 ha derogato a quel regime generale d’incompatibilità in riferimento ai soli commissariamenti già disposti in virtù dell’art. 4, comma 2, del d.l. n. 159/2007.
Il commissariamento della Regione Molise è stato effettuato in virtù del già citato art. 4, comma 2, del d.l. n. 159/2007. Ad avviso della Corte, per le Regioni che allora erano già commissariate l’entrata in vigore della legge n. 191/2009 non ha rappresentato una fonte novatrice tale da sterilizzare la disciplina legislativa previgente, che invece ha continuato ad avere efficacia. Al momento dell’adozione della delibera del Consiglio dei ministri contestata dalla Regione Molise, perciò, non trovava applicazione l’incompatibilità introdotta dalla legge n. 190/2014: e questo dato, d’altra parte, è stato confermato dalla legge n. 232/2016. Questo dato non offre però una conferma alle tesi della Regione ricorrente, secondo cui per le Regioni commissariate in virtù della disciplina del 2007 non soltanto si sarebbe superata la regola dell’incompatibilità del 2014, ma sarebbe stata altresì ripristinata la regola della nomina automatica del Presidente della Regione quale commissario ad acta. Ad avviso della Corte, la tesi sostenuta dalla Regione è che il legislatore del 2016 non abbia disposto una deroga alla regola generale dell’incompatibilità fra Presidente della Regione e commissario ad acta, ma abbia anche ripristinato il contenuto normativo dell’art. 2, commi 79, 83 e 84, della legge n. 191/2009, con la conseguente nomina automatica del Presidente stesso. La Corte, però, ha ribadito che il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate non opera in via generale e automatica, potendo essere ammesso soltanto in ipotesi tipiche, quali l’abrogazione di disposizioni meramente abrogatrici. Diverso è invece il caso in esame. Il legislatore del 2014 non ha effettuato un intervento meramente abrogativo, ma ha modificato la portata precettiva delle disposizioni vigenti in quel momento. Così, l’art. 1, comma 395, della legge n. 232/2016, stabilendo che l’incompatibilità non si applichi alle Regioni commissariate in virtù del d.l. n. 159/2007, non ha determinato il ripristino delle norme abrogate nel 2014. Per questa ragione, al momento dell’adozione della delibera il Consiglio dei ministri poteva scegliere di nominare quale commissario ad acta tanto il Presidente della Regione quanto un altro soggetto.
Muovendo da questa premessa, la Corte ha risolto il conflitto in senso favorevole allo Stato.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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