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La Corte torna, ancora una volta, a porre (stringenti) limiti alla possibilità di concedere il patrocinio processuale a spese della Regione (1/2020)

Sentenza n. 285/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 23/12/2019 – pubblicazione in G. U. 27/12/2019, n. 52

Motivo della segnalazione

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, assieme ad altri articoli della stessa legge, l’art. 7 della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018, il quale, al comma 2, assicura il patrocinio a spese della Regione a coloro che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell’esimente della legittima difesa. Lo stesso comma affida alla Giunta regionale la definizione, con apposito regolamento, dei criteri e delle modalità per l’accesso al patrocinio.

A parere della parte statale, «tale disciplina si porrebbe in contrasto, per un verso, con la competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza assegnata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., coinvolgendo ‘valutazioni politiche in tema di prevenzione dei reati e di contrasto alla criminalità’; per altro verso, si profilerebbe una violazione della competenza esclusiva statale in materia di ‘giurisdizione e norme processuali’, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., posto che il sostegno, anche economico, all’accusato, sia attraverso il difensore d’ufficio sia attraverso il gratuito patrocinio, attiene alla disciplina del diritto di difesa».
La Corte ha ritenuto la questione fondata, in quanto «Si tratta di una ipotesi normativa ben diversa, all’evidenza, dalla tipologia di prestazioni previste dall’art. 7, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018, che garantisce la ‘assistenza legale’ ai familiari delle vittime di attività criminosa: questo particolare intervento di supporto, predisposto dall’amministrazione regionale, non allude a una vera e propria assistenza processuale in giudizio, ma a una attività di consulenza, di natura stragiudiziale, insuscettibile di tradursi in un patrocinio processuale»;.
La Corte richiama quindi suoi numerosi precedenti che hanno circoscritto la competenza regionale sul punto, da ultimo quando «nella sentenza n. 172 del 2017, relativa a una disposizione della Regione Liguria che assicurava il patrocinio a spese della Regione ai cittadini, ‘vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, […] indagati per aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell’esimente della legittima difesa’ [essa accoglieva] la questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. (ordine pubblico e sicurezza), ma, in un passaggio della motivazione, [confermava] incidentalmente come simili norme regionali [fossero] comunque lesive della competenza esclusiva statale in materia di norme processuali, ribadendone l’incompatibilità con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.»
La Corte dichiara quindi, come si è detto, l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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