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Rapporto fra d.P.C.M. di determinazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e legislazione regionale: carattere “indispensabile” e immediata applicabilità dell’atto statale (2/2020)

Sentenza n. 72/2020 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 24/04/2020 – Pubblicazione in G. U. 29/04/2020

Motivo della segnalazione

La decisione contiene alcune considerazioni riguardanti il rapporto fra il d.P.C.m. di determinazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) e la legislazione regionale, meritevoli di segnalazione.

 

La normativa impugnata (art. 1, commi 1 e 2, l.r. Puglia n. 6/2019) dispone in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA) prevedendo che: «[a]l fine di recepire le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), viene approvato il prospetto, di seguito riportato, contenente il quadro dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) sociosanitari in riferimento alle persone non autosufficienti, alle persone con disabilità e alle persone con disturbi mentali con le relative compartecipazioni». Secondo lo Stato, ricorrente, tale previsione sarebbe lesiva della competenza statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, in particolare perché «stabilirebbe un sistema di erogazione dei LEA su base regionale difforme da quello generale previsto dal d.P.C.m del 12 gennaio 2017 con riguardo alle persone non autosufficienti, alle persone con disabilità e alle persone con disturbi mentali. Infatti [si osserva da parte del ricorrente] nel prospetto inerente a dette prestazioni, i trattamenti residenziali e semiresidenziali sarebbero limitati a specifiche categorie di soggetti non autosufficienti: ‘anziani e soggetti affetti da demenza’. Tale limitazione non troverebbe riscontro nell’art. 30 del citato d.P.C.m., che farebbe generale riferimento alla condizione di non autosufficienza dei soggetti assistiti, senza prevedere alcun vincolo di età o la ricorrenza di alcuna specifica patologia per l’erogazione dei menzionati trattamenti» (considerato n. 1).
Nella motivazione della sentenza (di accoglimento), la Corte afferma in particolare il carattere indispensabile e autosufficiente, ovvero l’immediata applicabilità dell’atto statale, correntemente utilizzato per la definizione e l’aggiornamento dei LEA.
Difatti, quanto al carattere «indispensabile» del d.P.C.m. di determinazione dei LEA, vi si osserva e precisa che: «Deve essere preliminarmente riconosciuta l’ammissibilità delle censure formulate dal ricorrente in relazione al d.P.C.m. del 12 gennaio 2017. Dalla prospettazione del Presidente del Consiglio dei ministri viene anzitutto in rilievo l’intrinseco collegamento del decreto con la competenza statale esclusiva in materia di ‘livelli essenziali delle prestazioni’ (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.), come risulta dal petitum del ricorso ispirato alla chiara finalità di assicurare la continuità, la completezza e la tempestività nell’erogazione dei servizi sanitari essenziali. Pur dovendosi riconoscere che il d.P.C.m. non costituisce norma interposta nella accezione formale desumibile dalla giurisprudenza di questa Corte, esso è comunque indispensabile per conformare la disciplina “sostanziale” dei procedimenti legislativi di attuazione dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. in tema di programmazione, finanziamento ed erogazione dei servizi in ambito regionale e di quelli riguardanti i conseguenti procedimenti amministrativi» (considerato n. 2).
Quanto all’immediata applicabilità del d.P.C.m., si chiarisce invece che: «La normativa censurata muove dall’erroneo presupposto che, senza recezione in una legge regionale, le prescrizioni afferenti ai LEA non vigano nell’ambito dell’ordinamento regionale [...]. Il riferimento ai ‘soli anziani e soggetti affetti da demenza’, presente nel prospetto di cui al comma 1[della disposizione regionale impugnata], costituisce un’indebita restrizione e limitazione delle prestazioni essenziali, in quanto, escludendo gli altri soggetti non autosufficienti, riduce il novero dei destinatari delle prestazioni socio-sanitarie, legandole alla presenza di un requisito di età o alla sussistenza di una determinata patologia che non trovano riscontro nel d.P.C.m. del 2017. Tale decreto costituisce il provvedimento finale del procedimento di individuazione dei LEA previsto sin dalla legge n. 502 del 1992 e quindi attua e specifica l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. Da ciò consegue la violazione di detto parametro e la fondatezza della proposta questione di legittimità» (considerato n. 3.1).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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