Sentenza n. 152 del 2020 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 20/07/2020 – Pubblicazione in G.U. del 22/07/2020, n. 30
Motivo della segnalazione
Nella sentenza n. 152 del 2020 la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, primo comma, della legge n. 118 del 1971 e dell’art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001, in tema di prestazioni assistenziali connesse all’invalidità civile, sollevate dalla Corte di appello di Torino, sez. lavoro, per violazione degli artt. 3, 38, primo comma, 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.
In particolare, ad avviso del giudice rimettente, l’art. 12, primo comma, della legge n. 118 del 1971 lederebbe i parametri evocati nella parte in cui attribuisce al soggetto totalmente inabile, affetto da gravissima disabilità e privo di ogni residua capacità lavorativa, una pensione di inabilità insufficiente a garantire il soddisfacimento delle minime esigenze vitali; la seconda disposizione è, invece, censurata nella parte in cui subordina il diritto all’incremento dei benefici assistenziali per gli invalidi civili totali al raggiungimento del requisito anagrafico del sessantesimo anno di età, anziché al superamento del diciottesimo anno di età.
La prima di tali questioni, sollevata in via principale dal Collegio a quo, è stata dichiarata inammissibile dalla Corte «per il profilo ostativo della discrezionalità legislativa». Non compete infatti alla Corte costituzionale l’adeguamento dell’importo mensile della pensione di inabilità, come richiesto dal giudice rimettente, bensì in via esclusiva al legislatore, nell’esercizio della discrezionalità a questi riservata nell’individuazione delle misure a tutela delle persone disabili, senza che residuino spazi per interventi manipolativi da parte della giurisprudenza costituzionale tali da non invadere l’ambito della discrezionalità riservata al legislatore.
È, tuttavia, in relazione alla seconda censura sollevata dalla Corte di appello di Torino che la Corte costituzionale ha affrontato il profilo di maggiore interesse della pronuncia in esame.
Con la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001, la Corte ha condiviso il rilievo mosso dal giudice rimettente avverso la disposizione impugnata e ha ritenuto irragionevole il requisito anagrafico dei sessant’anni fissato dal legislatore per l’accesso al c.d. “incremento al milione” della pensione di inabilità, in ragione del fatto che «il soggetto totalmente invalido di età inferiore si trova in una situazione di inabilità lavorativa che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età». L’ampliamento della cerchia di beneficiari determina, però, una maggiore spesa a carico dello Stato – derivante dall’estensione della maggiorazione agli invalidi civili totali al compimento del diciottesimo anno di età, anziché del sessantesimo anno – che pur tuttavia non «si risolve […] in una violazione dell’art. 81 della Costituzione, poiché nella specie vengono in gioco diritti incomprimibili della persona», a garanzia dei quali – prosegue la Corte – «le scelte allocative di bilancio proposte dal Governo e fatte proprie dal Parlamento, pur presentando natura altamente discrezionale entro il limite dell’equilibrio di bilancio, vedono naturalmente ridotto tale perimetro di discrezionalità dalla garanzia delle spese costituzionalmente necessarie, inerenti all’erogazione di prestazioni sociali incomprimibili (ex plurimis, sentenze n. 62 del 2020, n. 275 e n. 10 del 2016)».
In linea con l’orientamento giurisprudenziale formatosi a partire dalla sentenza n. 10 del 2015, nella quale la Corte costituzionale ha fatto ricorso per la prima volta alla tecnica decisoria della sentenza con effetto “ex nunc” – che consiste, per l’appunto, nella limitazione degli effetti della declaratoria di incostituzionalità sotto il profilo della dimensione temporale, allo scopo di contemperare tutti i diritti e principi costituzionali in gioco – nella pronuncia in esame la Corte ha, quindi, ritenuto necessario disporre la modulazione temporale degli effetti della decisione, fissandone la decorrenza unicamente dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nella prospettiva del contemperamento dei valori costituzionali sottesi alla norma censurata con il principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio.
La Corte conclude, infine, precisando che resta ferma, in ogni caso, la discrezionalità del legislatore di intervenire in esito ad un diverso apprezzamento rimodulando la disciplina delle misure assistenziali vigenti, «purché idonee a garantire agli invalidi civili totali l’effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione».