Sentenza n. 112 del 2020 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 12/06/2020 - Pubblicazione in G.U. 17/06/2020, n. 25
Motivo della segnalazione
La questione su cui la Consulta è stata chiamata a decidere verteva sulla conformità a Costituzione degli artt. 2, commi 2 e 6, e 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2001, n. 7 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Basilicata).
I parametri costituzionali indicati dal giudice a quo (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata) erano gli artt. 81, 97, primo comma, e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione.
Le norme censurate prevedevano che le retribuzioni dei giornalisti alle dipendenze degli uffici stampa venissero determinate con l’applicazione del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti agli addetti degli uffici stampa della Regione e degli enti sub-regionali. Inoltre, la disciplina dettata dalle disposizioni impugnate demandava ad una “specifica area di contrattazione regionale l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali all’interno degli uffici stampa”, consentendo quindi ai dipendenti regionali, iscritti all’ordine dei giornalisti, “di optare per l’applicazione del contratto di lavoro giornalistico, garantendo il relativo trattamento assistenziale e previdenziale”.
Un motivo di interesse della sentenza qui segnalata è dato dal fatto che la Corte costituzionale ha riconosciuto, ancora una volta, la legittimazione dello scrutinio “a maglie serrate” operato dalla Corte dei conti in sede di parificazione dei resoconti regionali.
Si tratta di un aspetto che è riconducibile a un vero e proprio nuovo corso della giurisprudenza costituzionale in materia.
Il giudice delle leggi ha osservato che il Collegio rimettente non poteva procedere alla validazione del rendiconto perché riteneva le spese per il personale giornalistico illegittime, “in quanto autorizzate per effetto di una norma regionale invasiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e in contrasto con le previsioni nazionali in materia di trattamento economico degli addetti agli uffici stampa regionali.” Inoltre. “l’incremento di spesa sarebbe, dunque, avvenuto senza fondamento normativo e senza valida copertura finanziaria, mancandone i presupposti legittimanti, con conseguente incidenza sull’equilibrio finanziario dell’ente.” (punto 3 del ‘considerato in diritto’).
La vigenza della disciplina regionale avrebbe imposto alla sezione di controllo di convalidare il risultato d’amministrazione; fatta salva, però, la possibilità – qui inveratasi – di rivolgersi al giudice delle leggi.
L’invasione di competenza operata dal legislatore regionale, che fuoriesce dai confini tracciati dall’art. 117 Cost., può essere quindi rilevata, nel caso di specie, dal giudice contabile, perché ‘ridondante’: essa va a riflettersi sul rispetto dei principi fissati dagli artt. 81 e 97 Cost., essendo loro funzionalmente correlata. Risulta quindi ampliata la possibilità, per i giudici contabili, di sottoporre le leggi regionali al controllo della Corte costituzionale.