CASS. CIV., sez. VI, 05.02.2021, n. 2864
Ai fini della rappresentanza in giudizio del comune, poi, l'autorizzazione alla lite non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione; ma lo statuto comunale (atto a contenuto normativo, direttamente conoscibile dal giudice) o anche i regolamenti municipali, nei limiti in cui ad essi espressamente rinvii lo stesso statuto, possono affidarla ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, od anche, con riguardo all'intero contenzioso, al dirigente dell'ufficio legale, così come possono esigere detta autorizzazione (della giunta o del competente dirigente), altrimenti non necessaria (Cass. S.U. nn. 17550/2002, 12868/2005, 13710/2005), (vedi in tal senso Cass. 26719/16; Cass. 19445/15; Cass. 4546/12; Cass. n. 14637 del 22/06/2007; Cass. n. 6727 del 21/03/2007).