CASS. CIV., sez. trib., 19 marzo 2021, n. 8200
Qualora con il ricorso per cassazione siano dedotti vizi relativi a regolamenti comunali, il ricorso rispetta il requisito di autosufficienza imposto a pena di inammissibilità dall'art. 366 c.p.c., in quanto rechi la integrale trascrizione delle norme del regolamento evocate o abbia il testo delle norme in allegato. Per i regolamenti comunali, trattandosi di norme secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), non vale il principio "iura novit curia" (Cass. n. 5298/2019; n. 19360/2018; n. 18661/2006 e Cass. n. 12786/2006). Nel caso di specie, i motivi di ricorso non contengono la integrale trascrizione delle norme del regolamento evocate né richiamano ad un allegato del ricorso recante quelle norme.