CONS. STATO, sez. II, 22 aprile 2021, n. 3260
Il Comune ha emanato il provvedimento contingibile e urgente impugnato in difetto dei necessari presupposti di legge e, in particolare, senza una previa adeguata e ponderata istruttoria.
L’amministrazione comunale, infatti, ha agito sulla base di segnalazioni di alcuni abitanti della frazione di Borche, nonché di valutazioni di altri enti pubblici e segnatamente di una nota dell’assessore all’ambiente della Provincia di Torino del 2 gennaio 1996, della delibera della Giunta regionale del 20 novembre 1995 di sospensione dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, del rapporto della competente Unità sanitaria locale del 30 ottobre 1995, pervenuto il 4 novembre 1995, aderendovi in modo apodittico, mentre il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in tema di sanità e igiene pubblica, attribuito al sindaco dagli articoli art. 50, comma 5 (in tema di sanità e igiene pubblica, attinente al presente giudizio), e 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 (e all’epoca dell’ordinanza de qua dal corrispettivo art. 38, comma 2, della legge n. 142/1990), «presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, e in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale» (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 2 ottobre 2020, n. 5780; negli stessi termini, Consiglio di Stato, sezione V, sentenze 29 maggio 2019, n. 3580, 21 febbraio 2017, n. 774, e 22 marzo 2016, n. 1189).