T.A.R. PUGLIA, Lecce 13 febbraio 2021, n. 249
È legittima l’ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 Tuel adottata dal Sindaco di Taranto che ha disposto che la società che gestisce l’impianto siderurgico provveda entro 30 giorni ad individuare le criticità indicate e ad eliminarle, avvertendo che in caso di inottemperanza potrebbe procedersi alla sospensione delle attività ricollegabili agli impianti fonte delle immissioni e del conseguente rischio sanitario per la popolazione.
L’ordinanza contingibile e urgente impugnata, adottata ai sensi dell’articolo 50 T.U.E.L., è volta a prevenire il ripetersi, via via più frequente, di immissioni in atmosfera in grado di determinare grave danno alla salute della popolazione residente, oltre che in considerazione dell’elevato allarme sociale che siffatti episodi emissivi determinano in una popolazione già assolutamente provata. Proprio tale situazione, da un lato, comprova la piena sussistenza, nella fattispecie in esame, del presupposto grave pericolo per la salute e per la vita dei cittadini, che – nel caso della città di Taranto deve ritenersi immanente e permanente.
Il potere contingibile e urgente ex art. 50 T.U.E.L qui esercitato si pone al di fuori del procedimento amministrativo autorizzativo dell’attività produttiva, trattandosi di un potere residuale previsto dall’ordinamento proprio al fine di tutelare diritti fondamentali, come il diritto alla salute dei cittadini, in un contesto di criticità connotato da urgenza e indifferibilità dell’intervento e della impossibilità di ricorrere ai rimedi ordinari.
Solo la concreta ed elevata probabilità del ripetersi di eventi emissivi ulteriori e del connesso rischio per la salute della popolazione residente e del conseguente allarme sociale ha determinato l’adozione del provvedimento impugnato, in concreto l’unico idoneo a prevenire i paventati danni.