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Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (3/2021)

CONS. STATO, sez. II, 13 settembre 2021, n. 6259

L'art. 38, co. 2, della legge n. 142/1990, prevedeva che il sindaco potesse emettere "provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini", sicché la contestazione circa la concreta salubrità dell'alloggio non è dirimente, stante l'espressa possibilità di adozione di ordinanze contingibili e urgenti anche in materia di edilizia locale.
Inoltre nella fattispecie sussistevano sia il requisito della contingibilità che quello dell'urgenza.
Segnatamente vi era la necessità, intesa come situazione di fatto, di derogare agli ordinari mezzi offerti dalla legislazione, tenuto conto delle presumibili serie probabilità di pericolo nei confronti dello specifico interesse pubblico da salvaguardare (contingibilità) e vi era l'urgenza, consistente nell'esigenza di non differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno a breve distanza di tempo.

L'interesse pubblico alla liberazione del bene comunale (che è di per sé preminente rispetto all'interesse del privato, stante la sua funzionalizzazione al perseguimento dello scopo di rilevanza pubblicistica della garanzia del diritto d'abitazione alle fasce della popolazione economicamente più deboli, sempre e solo a seguito di procedimenti amministrativi di selezione), occupato ab origine in difetto di alcun titolo negoziale legittimante, nemmeno in astratto, la detenzione dell'immobile, ben consentiva al sindaco di esplicare l'autotutela esecutiva attraverso il potere conferitogli dall’art. 38, comma 2, stante peraltro la sussistenza del requisito dell’urgenza, consustanziale ad una situazione fattuale di illegalità idonea a recare nocumento all'ente locale sotto il profilo di un danno patrimoniale e alla comunità sotto il profilo di una minore dotazione di strutture a servizio di primarie esigenze dei cittadini in situazioni di difficoltà economica e sociale, a prescindere dalle ragionevoli ricadute igieniche contestate da parte appellante.
Si evidenzia, altresì, che il potere sindacale di ordinanza implica un'elevata discrezionalità, finalizzata a soddisfare esigenze di pubblico interesse per porre rimedio a danni già verificatisi e per evitare che tali danni si verifichino.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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