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Qualità della normazione (3/2021)

1. Incomincio con una buona notizia. Il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ha istituito, nell’ambito del DAGL, all’art. 5, una struttura di missione denominata Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e il Presidente del Consiglio ha nominato Nicola Lupo come coordinatore della nuova unità.
La quale ha durata temporanea ma superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
All’Unità è assegnato personale nei limiti di 200.000 euro per quest’anno e il doppio per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
L’Unità deve raccordarsi con il gruppo di lavoro sull’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo, istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di individuare gli ostacoli alla corretta e tempestiva attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR e di elaborare proposte per superare le disfunzioni, anche con iniziative di sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati.
Sono compiti molto gravosi che Nicola Lupo non potrà svolgere da solo e molto dipenderà dal gruppo di esperti che lo affiancheranno e quindi dai criteri utilizzati per le loro nomine.

 

2. Solo qualche dato risultante dal Rapporto sulla “Legislazione tra Stato Regioni e Unione europea 2019-2020”, per avere un’idea di come stanno le cose;
- Dal 23 marzo 2018 al 10 agosto 1921, quindi in tre anni e mezzo, sono stati approvati 115 decreti legislativi di cui 79 per il recepimento di normativa comunitaria e 36 di attuazione di altre leggi dello Stato.
- Le leggi approvate fino al 30 aprile di quest’anno prevedono 1.700 provvedimenti attuativi di rango non legislativo di cui: 27 decreti del Presidente della Repubblica, 256 decreti del Presidente del Consiglio, 1005 decreti ministeriali e 412 di altra natura.
- Il PNRR prevede 74 misure legislative di cui 12 da adottarsi con decreto legge, 12 con legge delega e 1 con decreto legislativo;
- Il Parlamento ha una notevole capacità trasformativa delle proposte di legge, anche di quelle del Governo. Per avere una buona qualità della normazione occorre quindi un attento esame degli emendamenti per evitare che la buona qualità della normazione sia un valore sempre soccombente rispetto alla necessità di un accordo politico.


3. La Commissione dell’UE ha istituito il Comitato per il controllo normativo formato da un gruppo di funzionari della Commissione ed esperti esterni, per valutare la qualità di tutte le valutazioni di impatto e delle principali valutazioni che contribuiscono al processo decisionale. Il Comitato, istituito nel 2015, deve emettere un parere positivo sulle valutazioni di impatto della Commissione. In caso di parere negativo, il progetto di relazione deve essere riesaminato e ripresentato alla Commissione. Tutte le valutazioni di impatto e i relativi pareri del Comitato sono pubblicati “on line” dopo che la Commissione ha adottato la relativa proposta.
La Commissione europea ha avviato nel 2012 un programma di controllo della adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT) volto a semplificare la legislazione dell’UE e ridurre i costi della nuova regolamentazione, in particolare per le piccole e medie imprese. La piattaforma REFIT ha concluso il suo mandato il 31 ottobre 2019, sostituita dalla nuova iniziativa “fit for future”, e cioè da un Gruppo di esperti di alto livello che dall’11 maggio 2020 aiuta la Commissione.

4. Nei numeri precedenti di questa rivista, quando abbiamo descritto il procedimento per valutare l’impatto della nuova regolazione sulle imprese, i cittadini e gli uffici pubblici (AIR) e per valutare l’attuazione della nuova normativa e gli effetti prodotti (VIR) abbiamo visto che in entrambi i procedimenti la consultazione pubblica rivestiva un ruolo importante ma trascurato nonostante l’esistenza delle Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia (G.U. 14 luglio 2017 n. 163).
Nell’introduzione delle Linee guida si dice che il documento contiene i principi generali affinché i processi di consultazione pubblica siano in grado di condurre a decisioni informate e di qualità e siano il più possibile inclusivi, trasparenti ed efficaci. Le linee guida, continua l’introduzione, costituiscono il punto iniziale di un processo in cui sviluppare e migliorare i principi e i criteri per la consultazione pubblica sulla base delle esperienze che saranno raccolte o realizzate.
I principi generali, che mi accingo a riportare, sono nove, accompagnati da specificazioni denominate “criteri” che ne chiariscono il significato, per la cui lettura rimando alla Gazzetta Ufficiale:

1 - IMPEGNO
L’apertura di un processo decisionale deve essere uno dei valori che ispira l’attività dell’amministrazione pubblica e il risultato di una decisione condivisa dai vertici politici, dai dirigenti e dai funzionari che si impegnano a garantire il rispetto dei principi generali per le consultazioni pubbliche e l’inclusione dei risultati della consultazione nel processo decisionale.
2 – CHIAREZZA
Gli obiettivi della consultazione, così come l’oggetto, i destinatari, i ruoli e i metodi devono essere definiti chiaramente prima dell’avvio della consultazione; al fine di favorire una partecipazione la più informata possibile, il processo di consultazione deve essere corredato da informazioni pertinenti, complete e facili da comprendere anche per chi non possiede le competenze tecniche.
3 – TRASPARENZA
Tutte le fasi, gli aspetti e i costi del processo di consultazione sono resi pubblici, non solo per la platea dei diretti interessati alla materia oggetto di consultazione, ma per tutti i cittadini.
4 – SOSTEGNO ALLA PARTECIPAZIONE
La consapevolezza dell’importanza dei processi di consultazione deve essere sostenuta anche mediante attività di informazione, comunicazione ed educazione volte ad accrescere la partecipazione e la collaborazione di cittadini, imprese e loro associazioni.
5 – PRIVACY
La consultazione pubblica deve garantire il rispetto della privacy dei partecipanti.
6 – IMPARZIALITA’
La consultazione pubblica deve essere progettata e realizzata garantendo la imparzialità del processo in modo tale da perseguire l’interesse generale.
7 – INCLUSIONE
L’amministrazione pubblica deve garantire che la partecipazione al processo di consultazione sia il più possibile accessibile, inclusiva e aperta, assicurando uguale possibilità di partecipare a tutte le persone interessate.
8 – TEMPESTIVITA’
La consultazione, in quanto parte di un processo decisionale più ampio, deve dare ai partecipanti la possibilità effettiva di concorrere a determinare la decisione finale; pertanto deve essere condotta nelle fasi in cui i differenti punti di vista siano ancora in discussione e sussistano le condizioni per cui diversi approcci alla materia in oggetto possano essere presi in considerazione.
9 – ORIENTAMENTO AL CITTADINO
La consultazione richiede ai soggetti chiamati a partecipare un onere in termini di tempo e risorse e, pertanto, deve essere organizzata in modo da rendere tollerabile questo impegno e facilitare la partecipazione.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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