Regolamenti comunali e principio “iura novit curia” (1/2022)

CASS. CIVILE, sez. trib., 24 gennaio 2022, n. 1951

In sede di legittimità, non opera, con riguardo ai regolamenti comunali, il principio "iura novit curia" e la conoscenza di tali norme giuridiche secondarie non rientra, pertanto, tra i doveri del giudice che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti (Cass. 10 ottobre 2008, n. 24922; Cass. 29 maggio 2006, n. 12786). Pertanto, qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di un regolamento comunale, è necessario - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso - che le norme del regolamento invocate siano interamente trascritte o allegate, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio "iura novit curia", e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali (così come di quelli provinciali) tra i doveri del giudice, che, solo ove ‘disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti (Cass. 29 agosto 2006, n. 18861).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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