CONS. STATO, sez. II, 13 settembre 2021, n. 6259
Il Consiglio di Stato (V, 6 marzo 2013, n. 1372) ha già affermato che l'art. 9 della l. 447/1995 non va riduttivamente ricondotto al generale potere di ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico; ciò perché, in assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali, la presenza di una accertata situazione di inquinamento acustico rappresenta di per sé una minaccia per la salute pubblica. Inoltre, se è vero che l'istituto dell'ordinanza contingibile e urgente, con la quale è consentito fronteggiare le situazioni di emergenza anche al prezzo del sacrificio temporaneo di posizioni individuali costituzionalmente tutelate, non può essere impiegato per conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi coinvolti, questo non significa che i provvedimenti contingibili debbano considerarsi automaticamente illegittimi solo perché sprovvisti di un termine finale di durata o di efficacia (Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2011, n. 3922 e 13 agosto 2007, n. 4448). Sicché anche misure non definite nel loro limite temporale possono essere reputate legittime, quando esse siano razionalmente collegate alla concreta situazione di pericolo accertata in rapporto alla situazione di fatto.
Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Stato non ritiene di concordare con la sentenza appellata che compie in sostanza, sbrigativamente, una non consentita equiparazione tra il modello provvedimentale in parola e quello degli ordinari provvedimenti contingibili e urgenti, senza considerare in nessun modo né la specialità del modello stesso e l'area di intervento che la giurisprudenza amministrativa gli assegna proprio in considerazione di detta specialità, né la concreta rispondenza delle misure adottate a definire un equilibrato assetto di interessi, volto a fronteggiare la problematica accertata senza al contempo comportare, per il privato, un sacrificio sproporzionato, elementi tutti che vanno invece in questa sede riconosciuti in senso favorevole all'Amministrazione comunale appellante.