CASS. CIVILE, sez. lav., 14 giugno 2022, n. 19192
Il regolamento comunale degli uffici e dei servizi non può intervenire sulla materia delle posizioni organizzative, disciplinata dal contratto collettivo. Invero, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1 ̶ il cui testo non è stato interessato dagli interventi normativi di riforma del pubblico impiego privatizzato ̶ ha riservato agli atti unilaterali della amministrazione pubblica ̶ adottati sulla base dei principi generali fissati da disposizioni di legge e secondo i rispettivi ordinamenti ̶ le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, la individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e dei modi di conferimento della loro titolarità, la determinazione delle dotazioni organiche complessive.
La disciplina del rapporto di lavoro è stata riservata, invece, alla legge ed alla contrattazione collettiva; in particolare, a quest'ultima è stata attribuita dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, (e per i dirigenti dal medesimo D.Lgs., art. 24) la disciplina del trattamento economico, fondamentale ed accessorio.
Il Comune non poteva, pertanto, prevedere attraverso il regolamento degli uffici e dei servizi ipotesi di "sospensione della posizione organizzativa"; la disciplina delle posizioni organizzative era contenuta, nel periodo di causa, nel CCNL 31 marzo 1999, artt. da 8 ad 11 e nel CCNL di comparto 22 gennaio 2004, artt. 10, 11 e 15, relativo al quadriennio 2002/2005.