T.A.R. LOMBARDIA, Milano, 11 aprile 2022, n. 1064
Con la seconda censura si assume la violazione dello Statuto comunale di Gallarate nella parte in cui prevede che il Consiglio comunale si riunisce in seduta d’urgenza soltanto per deliberare su argomenti indifferibili, nell’ambito dei quali non si potrebbe far rientrare la deliberazione impugnata.
Il motivo è inammissibile per difetto di legittimazione attiva della ricorrente.
Secondo una pacifica giurisprudenza, difatti, le norme sulla convocazione e sullo svolgimento delle sedute dei consigli comunali sono dettate per il rispetto delle prerogative dei loro componenti, per cui la loro violazione non può essere dedotta da soggetti estranei all’organo collegiale (Consiglio di Stato, V, 20 novembre 2013, n. 5469).
Quindi la ricorrente, in quanto estranea all’organo consiliare, non può dolersi dell’asserita lesione delle prerogative dei componenti del predetto consesso, non potendosi ammettere in tal caso una sostituzione processuale dei soggetti titolari della relativa azione in sede giurisdizionale.