CONS. GIUST. AMM. SICILIA, sez. giurisd., 24 giugno 2022, n. 764
I presupposti per l'emanazione delle ordinanze sono la contingibilità e l'urgenza.
Il requisito della contingibilità sussiste anche laddove sia dimostrata l'impossibilità di ricorrere ai rimedi ordinari (pur esistenti) per fronteggiare in concreto una situazione di pericolo (cfr. Cons. Stato, sez. II, 11 luglio 2020, n. 4474).
L'"urgenza" richiesta dalla norma consiste nella materiale impossibilità di procrastinare l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno a breve distanza di tempo (cfr. Cons. Stato, sez. II, 15 febbraio 2021, n. 1375; Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2019, n. 6951).