T.A.R. LAZIO, Roma, 26 maggio 2022, n. 6856
L’art. 50, comma 5, del D. lgs. n. 267/2000, conferisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale”.
Nel caso di specie (in disparte la considerazione che la “tutela della salute” non attiene al novero degli interessi da salvaguardare tramite l’esercizio del potere sindacale contemplato dalla citata norma), la motivazione della gravata ordinanza è alquanto generica e aspecifica, limitandosi ad un vago richiamo all’esigenza di minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici in attesa dell’aggiornamento del vigente regolamento comunale, senza nemmeno invocare l’esistenza di una situazione di grave e imminente pericolo che minaccerebbe gli interessi della comunità locale e imporrebbe, nelle more di tale aggiornamento, l’adozione di interventi qualificabili come urgenti e indifferibili, quale quello sospensivo di qualsivoglia attività connessa all’esercizio di una stazione radio già installata e in funzione.
Sul punto si ritiene condivisibile l’orientamento giurisprudenziale (sviluppatosi con riferimento alle ordinanze contigibili e urgenti adottate dal Sindaco in qualità di ufficiale di Governo ex art. 54 D. Lgs. n. 267/2000, ma che il Collegio ritiene comunque applicabile anche ai provvedimenti emanati in base all’art. 50 del medesimo Testo Unico, posto che entrambe le disposizioni contemplano un potere extra ordinem, che si estrinseca nell’adozione di atti a contenuto atipico e non preventivamente determinabile, in quanto funzionali a fronteggiare situazioni a carattere eccezionale e imprevedibile, che impongono l’urgente necessità di provvedere anche in deroga alle disposizioni di legge) secondo cui “è illegittima l’ordinanza adottata ex art. 54 d.lgs. 267/2000 per bloccare l’istallazione, o l’adeguamento tecnologico, degli impianti di telefonia mobile; e ciò sia perché “Le proteste, pur reiterate, da parte dei cittadini finalizzate al blocco dei lavori propedeutici all'installazione di infrastrutture per il servizio di telefonia mobile all'interno del territorio comunale non integrano quel "pericolo per l'ordine pubblico"" di cui all'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000” (così Tar Campania, Salerno, Sez. II, n. 654/2018), sia perché “i compiti di tutela della salute non afferiscono alla sfera comunale e che le opere riguardanti la telefonia mobile hanno natura urgente ed indifferibile e sono assimilabili ope legis alle opere di urbanizzazione primaria” (Tar Piemonte, Sez. I, n. 1700/2015); sia, ancora, perché – come univocamente affermato dalla consolidata giurisprudenza - le ordinanze contingibili e urgenti di competenza del Sindaco quale ufficiale del Governo costituiscono strumenti apprestati dall'ordinamento per fronteggiare situazioni impreviste e di carattere eccezionale, per le quali sia impossibile o inefficace l'impiego dei rimedi ordinari, e si presentano quindi quali mezzi di carattere residuale, espressione di norme di chiusura del sistema, i cui tratti distintivi sono costituiti dall'atipicità, dalla valenza derogatoria rispetto agli strumenti ordinari, dalla particolare qualificazione sia della minaccia, sia del pericolo; tutti presupposti che, nel caso di specie, non sussistono, dal momento che la materia è compiutamente disciplinata dal D.Lgs. n.259/2003, il quale demanda alle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) le valutazioni di tipo radioprotezionistico per l’accertamento dell’osservanza dei “valori soglia” definiti, a tutela della salute collettiva, dalla L.36/01 e dal DPCM 08.07.2003” (cfr. T.A.R. Campania, Sez. VII, 24.07.2020, n. 3324).