TAR MOLISE, Campobasso, 18 aprile 2022, n. 79
Il Collegio ritiene preliminare l'identificazione della natura giuridica dell'ordinanza di rimozione dei rifiuti impugnata dal ricorrente.
L'ordinanza risulta testualmente resa ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, sicché già prima facie essa non presenta la natura contingibile e urgente propria delle ordinanze diversamente rese ai sensi degli artt. 50 e/o 54 del D.Lgs. n. 267/2000.
A marcare la sua differenza rispetto alle c.d. "ordinanze di necessità" depongono, anzitutto, le peculiari caratteristiche del potere sotteso a tali ultimi provvedimenti, che ha necessariamente contenuto atipico e residuale e può essere esercitato - ove sussista l'urgenza di intervenire con immediatezza in situazioni eccezionali di pericolo attuale e imminente, non fronteggiabili con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva- solo quando le specifiche norme di settore non conferiscano già un potere di emanare atti tipici per risolvere la situazione emergenziale.
Di talché il Comune, con l'avvalersi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, risulta aver fatto esercizio dell'ordinario e tipico potere d'intervento attribuito, all'Autorità amministrativa, nella sussistenza di ipotesi di accertato abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti.
E tanto basta, quindi, per escludere che il Comune si sia avvalso, nella vicenda, dei residuali poteri extra ordinem propri delle ordinanze contingibili e urgenti, conclusione smentita anche dal fatto che dal provvedimento impugnato non emerge nemmeno una situazione di urgenza qualificata dalla "assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità" (per tale presupposto dell'ordinanza di necessità vd. C.d.S., n. 3369/2016).