CONS. STATO, sez. V, 9 settembre 2022, n. 7885
Le motivazioni dell'ordinanza sindacale chiariscono che la situazione di pericolo e degrado riguardava l'intero fabbricato, senza possibilità di distinguere tra le varie unità immobiliari, sia per la vetustà e il degrado delle strutture e degli impianti (non a norma), sia a ragione del fatto che il fabbricato costituisse teatro di molti episodi criminosi, costituendo fonte di grave pericolo per la collettività.
Su queste basi la sentenza impugnata ha, quindi, correttamente rilevato come, in generale, il ricorrente muovesse da un presupposto errato, ossia che l'ordinanza di sgombero dell'intero fabbricato dovesse contenere motivazioni specifiche, in punto di pericolo e di urgenza, riguardanti specificamente l'appartamento e l'autorimessa di sua proprietà. L'ordinanza sindacale impugnata, adottata ai sensi dell'art. 54, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 2000, riguarda invece l'intero fabbricato in oggetto ed è indirizzata all'amministratore dell'intero condominio, nonché a tutti i proprietari delle singole unità immobiliari. Non meritano pertanto le critiche appuntate le statuizioni di prime cure, non adeguatamente e puntualmente confutate dai motivi di appello, che hanno rilevato l'erroneità dell'assunto del ricorrente secondo cui sarebbero state necessarie motivazioni che dessero conto della specifica inagibilità delle sue unità immobiliari.