Il Decreto-Legge n. 1/2022 ha introdotto nuove norme per far fronte all’evoluzione pandemica, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore.
Tra le principali novità si segnalano:
1. L’estensione dell’obbligo vaccinale agli ultra-cinquantenni: si tratta della previsione che più di ogni altra ha sollevato accese critiche, perché incidente sulla libera scelta del trattamento sanitario.
L’art. 32 Cost., però, come noto, ha natura “bifronte” e stabilisce che la salute è sia un diritto fondamentale dell’individuo sia un interesse della collettività per la realizzazione del quale, dunque, sembrano ammissibili interventi limitativi della libera scelta di sottoporsi a misure di prevenzione dinanzi al dilagare di una situazione epidemica.
Al fine di tutelare la salute pubblica l’obbligo vaccinale viene esteso a partire dall’8 Gennaio 2022 e fino al 15 Giugno 2022 a tutti coloro i quali abbiano compiuto cinquanta anni (compresi i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato), fermo restando quanto già stabilito dal Decreto-Legge n. 44/2021, che aveva previsto l’obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori, come gli esercenti le professioni sanitarie, il personale della scuola, della difesa, e degli istituti penitenziari.
Il Decreto stabilisce, però, che «l’obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore» e in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
È, inoltre, prevista una sanzione amministrativa pecuniaria (di Euro 100) in «uno dei seguenti casi»:
-soggetti che al 1° Febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
-soggetti che dal 1 Febbraio 2022 non abbiano effettuato il completamento del ciclo vaccinale primario;
-soggetti che dal 1 Febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.
Il Decreto stabilisce altresì che la sanzione si applica anche in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte degli esercenti le professioni sanitarie, i lavoratori delle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, il personale della scuola, della difesa e soccorso pubblico, della polizia locale e degli istituti penitenziari.
Il Decreto prevede inoltre che la sanzione sarà irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, che vi provvederà, sulla base degli elenchi periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Sanitario.
2. Estensione obbligo vaccinale
L’art. 2 del decreto prevede, inoltre, che dal 1° Febbraio 2022, l'obbligo vaccinale verrà esteso anche al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.
3. Accesso ai luoghi di lavoro
Il Decreto prevede, inoltre, che dal 15 Febbraio 2022, per i lavoratori pubblici e privati che abbiano compiuto 50 anni, sarà necessario possedere ed esibire il Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro; i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il rispetto di tali prescrizioni e, in mancanza, a questi ultimi si applicherà una sanzione amministrativa.
I lavoratori che comunichino di non essere in possesso del certificato verde rafforzato o che risultino privi dello stesso al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari, con diritto alla conservazione del contratto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso: ciò pone, tuttavia, un problema di rilievo costituzionale concernente la necessità di garantire al lavoratore quel “minimo vitale” che gli consenta di vivere una «esistenza libera e dignitosa» ex art. 36 Cost.
Anche in questo caso, dinanzi alla violazione da parte dei lavoratori dell’obbligo di esibire il Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro, si applicherà una sanzione amministrativa.
4. Estensione del Green Pass base
Fino al 31 Marzo 2022, l'accesso a una serie di servizi sarà consentito, oltre ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e a quelli esenti dall’obbligo vaccinale, ai titolari del certificato Verde base. In particolare, si tratta dei servizi alla persona, pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve le attività necessarie per assicurare esigenze essenziali della persona; colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari.
L’art. 4 prevedeva, inoltre, nuove norme per la gestione dei casi di positività nel sistema scolastico, ma è stato soppresso dal l. n. 18/2022.