1. Un tema che merita attenzione è il fatto che, durante il passaggio tra una legislatura e un’altra, a causa dei fisiologici tempi di organizzazione dei vari uffici, la tutela giurisdizionale garantita dalle Camere mediante gli organi di autodichia potrebbe risentirne. Per questo motivo, sia alla Camera che al Senato “al fine di garantire la necessaria continuità della tutela giurisdizionale, i componenti della Commissione Contenziosa e del Consiglio di Garanzia del Senato [e della Commissione giurisdizionale alla Camera] della scorsa Legislatura esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti”. La particolarità è che i membri degli organi giurisdizionali continuano a svolgere le proprie funzioni anche se non rieletti parlamentari, determinandosi una particolare forma di prorogatio della funzione, distinta dalla cessazione della carica di parlamentare (come, per esempio, è accaduto al Presidente della Commissione conteziosa al Senato), con una ultrattività dei poteri nell’organo giurisdizionale. Occorre notare che con questo meccanismo, per un breve periodo, un soggetto esterno al Parlamento si trova a poter giudicare su questioni interne alle Camere (come segnalato dal deputato Fiano nella seduta della Giunta del Regolamento del 10 marzo 2021). Con questa ultrattività, Camera e Senato hanno tentato di garantire la continuità giurisdizionale ed evitare ulteriori disparità di trattamento rispetto alle giurisdizioni ordinaria o amministrativa, che non conoscono interruzioni
2. Appare opportuno segnalare che, pur avendo il raggiunto il medesimo risultato, Camera e Senato hanno seguito un percorso procedurale differente.
Già da tempo, infatti, al Senato (nell’ambito del Regolamento del Senato della Repubblica sulla tutela giurisdizionale relativa ad atti e provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento, approvato con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 5 dicembre 2005 pubblicata nelle Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2005) si è previsto che i componenti della Commissione contenziosa e del Consiglio di Garanzia del Senato esercitino le loro funzioni fino al rinnovo degli organi di autodichia.
Alla Camera, invece, mancando una disposizione analoga, nel corso della XVIII legislatura ci si è posti il problema di come garantire la continuità. Il tema in effetti è stato trattato dalla Giunta del Regolamento, su sollecitazione del Presidente Fico, nelle sedute del 4 marzo e 15 ottobre 2020 e del 10 marzo 2021.
Come è stato segnalato, infatti, era presente il rischio di “un vuoto di tutela giurisdizionale che si verifica in via di fatto fra la conclusione di una legislatura – con la quale cessano, sulla base dei principi generali ed in mancanza di una speciale disposizione regolamentare, gli organi di tutela giurisdizionale preesistenti – e l’avvio della successiva, fino al momento in cui gli organi di tutela giurisdizionale non vengono ricostituiti (il che accade, di fatto, dopo qualche mese dalla prima seduta della Camera)” (Giunta per il Regolamento, seduta del 4 marzo 2020, p. 5). In effetti, la lacuna normativa avrebbe potuto comportare una sostanziale lesione di un diritto fondamentale – il diritto alla tutela giurisdizionale – per un tempo di durata incerta.
La Giunta per il Regolamento ha affrontato il tema soprattutto nella seduta del 10 marzo 2021. Accanto a una soluzione analoga a quella operata dal Senato (la prorogatio dei componenti degli organi di autodichia fino alla nomina dei nuovi) sono state proposte altre possibilità (come, ad esempio, un termine ordinatorio di 60 o 90 giorni per il rinnovo degli organi giurisdizionali, evitando che l’ultrattività si potesse protrarre per un termine incerto).
Vista anche la difficoltà di approvare le riforme regolamentari (nelle quali era compresa anche la possibile soluzione al vuoto di tutela giurisdizionale) prima della fine della legislatura, è stato l’Ufficio di Presidenza, nella riunione del 3 agosto 2022 ad approvare alcune modifiche ai regolamenti di tutela giurisdizionale volte a garantire la continuità degli organi di autodichia nella fase di passaggio fra le legislature. A seguito dell’approvazione, con Decreto del Presidente della Camera dei deputati del 3 agosto 2022 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 30 settembre 2022) è stato aggiunto un comma 7-bis al Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti con il quale si prevede che gli organi di tutela giurisdizionale “costituiti nella legislatura precedente continuano ad esercitare le proprie funzioni, ancorché non rieletti deputati, sino all'entrata in carica dei nuovi componenti”.
3. La Camera, seppur con un percorso un po’ più tortuoso, ha seguito l’esempio del Senato per evitare vuoti nella tutela giurisdizionale, che resta uno dei diritti fondamentali nel nostro ordinamento, di cui l’autodichia è pur sempre un’espressione (Corte cost. sent. n. 262/2017).