Il 29 aprile 2022 la Germania ha avviato un nuovo procedimento contro l’Italia davanti alla Corte Internazionale di Giustizia (CIG). Come si legge nell’Application instituting proceedings and request for the indication of provisional measures. Certain questions of jurisdictional immunity and enforcement of judgements, Federal Republic of Germany v. Italian Republic (https://www.icj-cij.org/en), la Germania sostiene che, nonostante la pronuncia della CIG di dieci anni fa, nel caso che aveva visto contrapposti i due paesi nella stessa materia delle immunità giurisdizionali (CIG, Jurisdictional immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)), dal 2012 le corti interne italiane hanno continuato ad accogliere ricorsi contro la Germania (in merito a richieste di risarcimento dei danni nei confronti delle vittime di violazioni gravi del diritto internazionale umanitario commesse dal Terzo reich fra il 1943 e il 1945) in violazione dell’immunità cognitiva ed esecutiva (visto che si è prospettato il sequestro di alcuni immobili tedeschi situati a Roma per dare esecuzione alle sentenze italiane) di quest’ultima.
Sempre secondo la Germania, la sentenza della Corte costituzionale italiana n. 238/2014, è stata resa “in conscious violation of international law” (Application, par. 8). Con tale sentenza, è utile ricordarlo, la nostra Corte costituzionale aveva notoriamente applicato la cd. Teoria dei controlimiti a difesa dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, in particolare del diritto alla tutela giurisdizionale delle vittime, riconosciuto agli articoli 2 e 24 della Costituzione. Secondo la Consulta, infatti, vista l’impossibilità per queste ultime di ottenere una tutela “per equivalente”, i loro diritti avrebbero subito un “sacrificio totale”. Con la sentenza n. 238 si dichiarava dunque incostituzionale la legge di esecuzione della Carta delle Nazioni Unite (nella parte in cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012) e dell’art. 3 della legge n. 5 del 2013 (che obbligava i giudici italiani a riconoscere d’ufficio il difetto di giurisdizione).
Di fronte al crescente numero di ricorsi contro la Germania, quest’ultima chiede al giudice internazionale la riaffermazione di quanto già statuito nella sentenza del 2012, ovvero la centralità del rispetto dell’immunità sovrana degli Stati dalla giurisdizione straniera nel diritto internazionale, norma consuetudinaria vincolante (Application, par. 31). Riprendendo la distinzione effettuata già dalla CIG nel 2012, la Germania sottolinea che l’immunità è un limite alla giurisdizione di tipo procedurale, totalmente distinto dalla legge sostanziale applicabile nel caso concreto (Application, par. 32). Né si può far valere dunque una prevalenza gerarchia delle norme di jus cogens – come quelle che vietano i crimini internazionali – sulla regola dell’immunità (Application, par. 33). Ancora, la Germania sostiene che non vi sarebbe eccezione alla regola dell’immunità neanche “in proceedings for torts allegedly committed on the territory of another State, where the claims are based on conduct of the other States’ armed forces and other organs of State in the course of an armed conflict” (Application, par. 35), forte della posizione sostenuta già dalla CIG secondo la quale la tort exception non si applica pendente bello. Per ultimo, la Germania si riferisce all’immunità da misure coercitive rispetto a propri beni a carattere pubblicistico situati sul territorio italiano (v. Application, par. 26), sottolineando che tale immunità dalla giurisdizione esecutiva “va al di là” dell’immunità cognitiva e che non segue ipso facto da una sentenza di condanna la possibilità di esecutare beni stranieri, a maggior ragione se l’ordine di esecuzione proviene da sentenza resa in violazione dell’immunità sovrana (Application, par. 38).
Pertanto la Germania ha chiesto alla Corte di accertare che: 1) l’Italia ha violato e continua a violare l’obbligo di rispettare l’immunità dello Stato tedesco dalla giurisdizione civile di cognizione, consentendo che siano promosse delle azioni civili contro la Germania; 2) che l’Italia ha violato e continua a violare l’obbligo di rispettare l’immunità dello Stato tedesco dalle misure coercitive straniere adottando, o minacciando di adottare, misure coercitive contro le proprietà a destinazione pubblicistica site sul territorio italiano, tra cui anche l’Istituto Archeologico Tedesco, il Goethe Institut, l’Istituto Storico Germanico e la Scuola Germanica; 3) che l’Italia è tenuta a garantire che le decisioni esistenti dei suoi tribunali che violano il diritto all’immunità tedesca cessino di avere effetti; 4) che l’Italia è tenuta ad adottare immediatamente misure efficaci che garantiscano che non siano più intrattenute azioni civili contro la Germania fondate sulle violazioni del diritto internazionale umanitario perpetrate dal Terzo Reich tra il 1943 e il 1945; 5) che l’Italia è tenuta a risarcire integralmente qualsiasi danno causato dalla violazione dell’immunità tedesca, incluso il – ma non limitato al – risarcimento per qualsiasi danno finanziario derivante dai procedimenti celebrati e dalle misure coercitive adottate, in violazione dell’immunità; 6) che l’Italia è tenuta ad offrire alla Germania assicurazioni e garanzie concrete ed effettive relative al fatto che non si ripeteranno violazioni dell’immunità tedesca (Application, par. 43).
La Repubblica federale tedesca ha infine fatto richiesta alla Corte di adozione di misure cautelari, volte soprattutto a proteggere quei beni pubblici minacciati dalle misure coercitive, essendo stata fissata l’udienza per l’autorizzazione alla vendita, ma anche per salvaguardare il proprio diritto all’immunità dal pregiudizio che potrebbe essere arrecato dall’adozione di ulteriori misure coercitive, considerato il gran numero di procedimenti pendenti dinanzi ai tribunali italiani contro lo Stato tedesco (Application, par. 47).
Tuttavia, letteralmente all’indomani del deposito del ricorso tedesco alla Corte dell’Aja, è stato pubblicato sulla nostra Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, entrato in vigore, il 1° di maggio. L’art. 43 del decreto prevede l’istituzione presso il Ministero italiano dell’economia e delle finanze di un fondo, avente una dotazione di 20.000.000 euro per l’anno 2023 e di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione dei diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani, dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945 (comma 1).
Hanno diritto all’accesso al fondo coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto ovvero di azioni di accertamento e liquidazione dei danni non ancora iniziate, che possono essere esercitate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (v. commi 2 e 6). Particolarmente significativo è il fatto che l’art. 43 preveda poi che, “[i]n deroga all’art. 282 del Codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti” (comma 3).
In risposta la Germania ha ritirato la propria richiesta di misure provvisorie poiché il decreto-legge “seemed to provide for the termination of enforcement measures taken in relation to proceedings regarding compensation of injuries suffered by Italian nationals as victims of war crimes and crimes against humanity committed by the German Reich on Italian territory during the Second World War” (President of the Court, Order of 10 May 2022, Withdrawal of the Request for the indication of provisional measures, par. 3). Le udienze della CIG, precedentemente fissate, sono state dunque annullate.
Il dialogo fra le parti continua e ne è prova il fatto che nell’Order del 10 giugno 2022 si legge che i rappresentanti di Italia e Germania hanno riferito che “certain legislative, judicial and administrative procedures relevant to the claims advanced by Germany in its Application were underway in Italy” e che quindi “a sufficiently long time period would be desirable for the preparation of the first round of written pleadings” (fissato a 12 mesi).
In prospettiva, il decreto-legge potrebbe porre in secondo piano la questione dell’immunità dalla giurisdizione esecutiva, mentre potrebbe continuare a costituire nodo centrale della disputa la questione dell’immunità dalla giurisdizione cognitiva. Va infatti sottolineato al riguardo che la spinta a presentare ricorsi nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto-legge, potrebbe comportare un’ulteriore violazione dell’immunità cognitiva della Germania, andando contro alle richieste formulate da quest’ultima davanti alla CIG, visto che l’accesso al Fondo presuppone l’azione giudiziaria.
Vi sono comunque spiragli per una risoluzione della controversia a livello ‘diplomatico’, e quindi per il ritiro della causa di fronte al giudice internazionale da parte della Germania (sul punto v. L. Gradoni, “Is the Dispute between Germany and Italy over State Immunities Coming to an End (Despite Being Back at the ICJ)?”, Ejil:Talk!, 10 maggio 2022).