Il nuovo regolamento della Consob in materia di crowdfunding
Con la delibera n. 22720 del 1° giugno 2023 la Consob, sentita la Banca d’Italia, ha adottato il “Regolamento in materia di servizi di crowdfunding in attuazione del Regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori di servizi di crowdfunding alle imprese e degli articoli 4-sexies.1 e 100-ter del Tuf”.
L’adozione della delibera in questione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 10 giugno 2023, n. 134, fa seguito a una pubblica consultazione con il mercato che si è svolta dal 2 al 17 marzo 2023 (la Relazione illustrativa contenente gli esiti della consultazione è disponibile nella sezione del sito internet della Consob dedicata alle consultazioni concluse, https://www.consob.it/web/area- pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_concluse).
In tal modo la Consob ha concluso, per quanto di propria competenza, il processo di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503 e alla direttiva (UE) 2020/1504, che hanno introdotto un regime normativo unico a livello europeo per i prestatori europei di servizi di crowdfunding per le imprese.
Il nuovo regime europeo supera i precedenti regimi applicabili ai servizi di crowdfunding presenti in taluni Stati membri dell’Unione europea, introduce tutele uniformi per gli investitori e garantisce agli operatori la possibilità di usufruire del passaporto europeo per la libera prestazione dei servizi nell’ambito dell’Unione.
Si rammenta che l’Italia aveva introdotto una normativa in materia di equity crowdfunding sin dal 2012, e precisamente con il D.L. n. 179/2012, conv. con modificazioni nella L. n. 221/2012, e con il regolamento della Consob sulla raccolta di capitali tramite portali on-line, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, abrogato con la citata delibera di adozione del nuovo regolamento Consob in materia di crowdfunding oggetto della presente scheda.
L’adozione delle disposizioni regolamentari della Consob in questione costituisce solo l’ultimo passaggio, ancorché non definitivo in attesa dell’adozione di quelle di competenza della Banca d’Italia, del processo di adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2020/1503 ed alla direttiva (UE) 2020/1504.
In sede di normativa primaria, infatti, si erano già registrate la modifica dell’articolo 4-terdecies del TUF ad opera dell’art. 27 della L. n. 238/2021, con l’inclusione nell’elenco dei soggetti esentati dall’applicazione della disciplina degli intermediari i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati ai sensi del Regolamento europeo, nonché l’emanazione del D.Lgs. n. 30/2023, che aveva apportato una serie di modifiche al TUF, volte ad adeguare il citato Testo Unico alle disposizioni del Regolamento europeo, individuandosi, tra l’altro, la Consob e la Banca d’Italia quali autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento europeo, e conferendo loro il potere di dettare disposizioni attuative.
Il regolamento (UE) 2020/1503 e i correlati regolamenti delegati forniscono una descrizione dettagliata degli adempimenti istruttori per il rilascio dell’autorizzazione come fornitori di servizi di crowdfunding.
Residuavano peraltro una serie aspetti di dettaglio, nonché talune specificazioni sul piano regolamentare, che la normativa europea delega ai singoli Stati e che, nell’ambito nazionale, gli articoli 4-sexies.1 e 100-ter del TUF, nella versione introdotta dal D.Lgs. n 30 del 10 marzo 2023, rimettono alla Consob.
Conseguentemente, tramite il regolamento in oggetto, la Consob: (i) ha definito le regole procedurali che vanno a integrare quelle già definite degli atti eurounitari; (ii) ha stabilito che la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento da fornire ai potenziali investitori debba essere redatta in lingua italiana e resa disponibile alla Consob secondo le modalità specificate dall’autorità tramite istruzioni operative; (iii) ha dettato una disciplina di dettaglio sulle comunicazioni di marketing; (iv) ha operato i necessari raccordi tra la disciplina settoriale e le regole civilistiche sull’offerta di determinate categorie di strumenti finanziari.
La delibera di adozione del regolamento della Consob, inoltre, contiene disposizioni transitorie coerenti con quelle previste dal regolamento (UE) 2020/1503, che consentono ai gestori già autorizzati ai sensi di una disciplina nazionale (come quella italiana) di poter continuare ad operare sul proprio territorio nazionale in forza di quella disciplina, fino alla data del 10 novembre 2023 (cfr. Regolamento delegato (UE) 2022/1988), ovvero fino al rilascio dell’autorizzazione ai sensi della normativa europea, se tale data è anteriore.