1. Con la sentenza del 6 ottobre 2023, n. 14973, Il Tribunale amministrativo del Lazio, Sezione Seconda Stralcio, con riferimento alla disciplina delle regole di comportamento delle imprese di assicurazione, ha ribadito il principio dell’ammissibilità dell’eterointegrazione delle norme primarie, non risultando sempre necessaria l’emanazione di relative norme di attuazione. Principio che, del resto, era stato già affermato con la sentenza del TAR Lazio, sez. II ter, n. 1598/2018 (a suo tempo schedata nel n. 2/2018 di questa Rivista), successivamente confermata dal Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 5468/2020 (a suo tempo schedata nel n. 3/2020 di questa Rivista).
In proposito, giova innanzitutto ricordare che, all’art. 183, comma 1, lettera a), del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005, e successive modificazioni), in materia di regole di comportamento delle imprese di assicurazione, si stabilisce testualmente quanto segue: “Nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti, le imprese devono (…) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati (…)”.
Al successivo secondo comma del medesimo art. 183, comma 1, inoltre, così si dispone: “L’IVASS adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l’attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli”.
Giova altresì rammentare al riguardo, che, nell’esercizio della potestà regolamentare prevista dalla disposizione legislativa testè riportata, l’Ivass ha adottato due regolamenti, i nn. 4 e 5 del 2 agosto 2018, senza peraltro dettare alcuna specifica disposizione in materia di diligenza, correttezza e trasparenza dei comportamenti delle imprese di assicurazione.
2. Orbene, nel giudizio amministrativo in questione, l’impresa di assicurazioni ricorrente aveva impugnato una sanzione pecuniaria inflittale nel corso del 2017 ai sensi dell’allora vigente art. 319 del surricordato Codice della assicurazioni private, avente appunto per oggetto le sanzioni avverso “l’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 183 o delle relative norme di attuazione”, norme di attuazione che peraltro, come si è appena avuto modo di precisare, non erano ancora state adottate dall’Ivass.
D’altro canto, una delle censure mosse dalla ricorrente avverso il provvedimento sanzionatorio impugnato aveva specificamente ad oggetto “l’indeterminatezza della disciplina di cui all’articolo 183, comma 1, lettera a)” sopra riportata.
Secondo la ricorrente, insomma, si sarebbe trattato di una normativa primaria eccessivamente generica, del tutto inidonea a soddisfare il principio di legalità di materia di sanzioni amministrative, così come precisato attraverso i relativi corollari della tassatività e della determinatezza della fattispecie incriminatrice.
Nella sentenza in esame, tuttavia, il Tar del Lazio, confermando la precedente giurisprudenza amministrativa in materia, respinge la censura in questione.
Da un lato, infatti, si afferma che i parametri comportamentali indicati in materia dal Codice assicurazioni private possono considerarsi sufficientemente determinati e determinabili facendo riferimento alla normativa dettata del codice civile in materia di diligenza nell’adempimento delle obbligazioni, di responsabilità del debitore, di trattative e di responsabilità contrattuale, e di esecuzione dei contratti.
Dall’altro lato, al tempo stesso, si sottolinea la stessa inopportunità, dal punto di vista tecnico-redazionale, di una precisazione dei parametri in questione ad opera della normazione regolamentare in materia.
Nella pronunzia in questione appunto, in primo luogo si afferma testualmente quanto segue: “(…) quanto all’asserita indeterminatezza della disciplina dell’articolo 183, comma 1, lett. a), è sufficiente evidenziare come la disposizione contenga elementi normativi di stretta natura giuridica richiamanti i parametri della diligenza, correttezza e trasparenza che trovano il proprio fondamento normativo negli artt. 1176, 1218, 1337 e 1375 c.c. Pertanto, le norme giuridiche sono individuabili senza incertezze, con il conseguente indubbio rispetto dei principî di tassatività e di sufficiente determinatezza (cosí Cons. Stato, sez. VI, 18 settembre 2020, n. 5468). Affermandosi poi testualmente, in secondo luogo: “(…) appare innegabile che un professionista quale l’impresa di assicurazione sia in grado di cogliere il precetto al quale è collegata la sanzione, anche in assenza delle ulteriori precisazioni poste mediante i regolamenti Ivass di cui al secondo comma. Invero, l’utilizzo, nel testo di legge, di elementi non rigidi (diligenza, correttezza e trasparenza), non contrasta con il principio di legalità né con i suoi corollarî in tema di tassatività e precisione: difatti, trattasi di una tecnica redazionale che consente di sintetizzare con un vocabolo condotte che altrimenti avrebbero richiesto lunghi elenchi (cosí, Tar Lazio, sez. II, 4 novembre 2022, n. 14388).