Necessità del previo parere delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive per l’adozione del regolamento comunale imposta di soggiorno (2/2023)

CONS. STATO, sez. V, 3 aprile 2023, n. 3427

L’'art. 4, comma 3 del d. lgs. n. 23/2011 prevede, con distinta e cadenzata previsione:
a) che con apposito regolamento, "da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del [...] decreto [legislativo], ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400", avrebbe dovuto essere approvata, "d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali", la normativa secondaria recante "la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno";
b) che, successivamente, i singoli comuni - "in conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento" - avrebbero potuto (in termini dichiaratamente facoltativi, e senza pregiudizio, in difetto, della adozione degli atti comunque previsti dalla normativa primaria) "disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo": e ciò mediante "proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446";
c) che, in tal caso, l'adozione del regolamento locale sarebbe dovuta avvenire "sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive".
La regola è perspicua, nel senso che la preventiva consultazione - obbligatoria nell'an ancorché, in difetto di espressa previsione, non vincolante nel quid - costituisca un requisito formale di legittimità del regolamento comunale.


Trattandosi di adempimento procedimentale previsto espressamente dal paradigma normativo di riferimento - e preordinato, sotto il profilo funzionale, alla garanzia del più ampio e qualificato confronto, in sede di articolazione istruttoria, con le categorie professionali maggiormente interessate alla definizione degli assetti del tributo, relativamente alla fissazione e graduazione delle relative tariffe e della prefigurazione delle possibili esenzioni - la sua omissione deve riguardarsi in termini di violazione di legge, insuscettibile di essere recuperata a posteriori mediante un postumo (ed evidentemente non più funzionale) confronto su decisioni irreversibilmente assunte.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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