T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 6 ottobre 2023, n. 5440
Il provvedimento impugnato si qualifica, nel richiamo all’art. 54 TUEL, come ordinanza contingibile e urgente, misura extra ordinem e di chiusura prevista nei casi in cui sia necessario provvedere senza indugio nella ricorrenza di casi non normati ovvero caratterizzati da imprevista urgenza.
L’art. 54 del TUEL, in particolare, consente al sindaco, quale ufficiale del Governo, di adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Al riguardo, secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato, le ordinanze contingibili e urgenti richiedono, quali presupposti, la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica e privata incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, la provvisorietà e temporaneità dei loro effetti, la proporzionalità complessiva dei provvedimenti nel rapporto tra il pericolo che si intende fronteggiare e il contenuto della misura imposta, che non deve esorbitare dal minimo esigibile per scongiurare il pericolo.
Alla base delle dette ordinanze deve in ogni caso esserci una situazione, non tipizzata dalla legge, di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, tale da giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la deroga alla disciplina ordinaria (cfr., ex pluris, Cons. di Stato, V, n. 4459/2023; II, n. 4474/2020 e 3260/2021).
Nel caso di specie, tuttavia, il Comune non ha affatto dimostrato la ricorrenza di tali presupposti.
Il gravoso ordine imposto ai proprietari di suoli nel cui perimetro ricadono alberi di pino non ha invero trovato giustificazione in alcun atto presupposto o istruttorio che avvalorasse la necessità e l’urgenza dell’intervento su circa 500 alberi (di cui circa 150 ubicati nell’area di pertinenza del Condominio), posto che il Comune non ha dato prova dell’effettuazione di alcun “rilievo visivo” né di “verifiche” rilevanti al fine che ne occupa e nemmeno, dunque, del livello di infestazione delle piante, non localizzate e neppure individuate, di gravità tale da giustificare l’intervento immediato e generalizzato a carico dei proprietari.
Tale giustificazione non può neppure rinvenirsi negli atti richiamati nel provvedimento (delibera di G.C. n. 58/2022, nota Regione Campania prot. n. 26511 del 31.8.2021, autorizzazione del Ministero della Salute del 24.4.2021), non esibiti in giudizio dal Comune neppure a seguito delle reiterate ordinanze istruttorie e dunque non utilizzabili, anche ove pertinenti, ai fini del giudizio.
Ne discende, anche in applicazione del disposto di cui all’art. 64 c.p.a., che l’Amministrazione non ha fornito in giudizio alcuna dimostrazione della sussistenza dei presupposti di contingibilità e urgenza per l’adozione del provvedimento impugnato.
Del resto, sembrerebbe trattarsi di intervento rientrante nell’ordinaria gestione del patrimonio arboreo e arbustivo del Comune, particolarmente ricco nell’area in questione, tale da occasionare sia la presa di posizione della Regione sia l’autorizzazione del Ministero della Salute che richiederebbe, evidentemente e comunque, azioni continuative e non già “contingibili e urgenti” intese alla conservazione e al miglioramento qualitativo e quantitativo per evitarne il deterioramento.