(novembre 2022-febbraio 2023)
Con le leggi soprarichiamate la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le due Province autonome di Bolzano e Trento hanno ratificato l’intesa ex art. 117, comma 8, Cost., sottoscritta il 6 dicembre 2022 tra le Regioni e le Province autonome, per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
L’intesa è volta a trasformare la Conferenza in un organismo comune, deputato alla elaborazione e definizione degli accordi, delle intese, delle posizioni comuni e delle forme di coordinamento per il migliore esercizio delle funzioni, per la partecipazione in funzione di proposta e consultiva alla formazione delle leggi e delle altre normative statali ed europee nelle materie di interesse regionale.
Più esattamente l’art. 2 dell’intesa, allegata alle predette leggi, individua i compiti della Conferenza delle regioni e delle province autonome:
- promuove la definizione di proposte, posizioni comuni ed iniziative, esprime pareri sui temi di interesse delle regioni e delle province autonome, al fine di rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli altri organismi centrali dello Stato e alle istituzioni dell'Unione europea;
- svolge attività istruttoria rispetto agli atti posti all'ordine del giorno della Conferenza Stato - regioni ed unificata e in tutte le sedi di concertazione interistituzionale;
- promuove il raccordo con le associazioni rappresentative delle autonomie locali a livello nazionale ed europeo;
- promuove il raccordo e le intese per la cooperazione istituzionale tra le regioni e province autonome, per la definizione di indirizzi condivisi e l'esercizio coordinato delle rispettive competenze e funzioni.
L’intesa individua poi gli organi della Conferenza: i) Assemblea, composta dai presidenti delle regioni e delle province autonome, chiamata ad assumere le sue determinazioni all'unanimità dei presenti o con le maggioranze qualificate, previste dal regolamento, in relazione alla tipologia delle determinazioni stesse, anche a seconda che si tratti di intese, pareri ed accordi; ii) Presidente, eletto dai componenti dell'Assemblea all'unanimità dei presenti, con voto palese nelle prime due votazioni; dalla terza votazione viene eletto il componente che abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. È eletto per cinque anni e dura in carica sino alla seduta dell'Assemblea convocata per l'elezione del nuovo Presidente e cessa per scadenza del termine, dimissioni o perdita della carica di Presidente della Regione o Provincia autonoma. Rappresenta la Conferenza delle regioni e delle province autonome sulla base delle determinazioni deliberate dall'Assemblea, garantisce il rispetto del regolamento e ne è il legale rappresentante; iii) Vicepresidente, scelto dai componenti dell'Assemblea all'unanimità dei presenti, con voto palese nelle prime due votazioni; dalla terza votazione viene eletto il componente che abbia raggiunto la maggioranza relativa dei voti degli aventi diritto. Dura in carica cinque anni e cessa per scadenza del termine, dimissioni o perdita della carica di Presidente della Regione o Provincia autonoma; iv) Ufficio di presidenza, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre altri rappresentanti eletti dall'Assemblea; v) il segretario generale.
La Conferenza delle regioni e delle province autonome disciplina la formazione delle determinazioni dell'Assemblea, regola la propria organizzazione e le proprie attività secondo il principio di collegialità, anche articolandosi in commissioni, con un regolamento adottato dall'Assemblea all'unanimità (art. 4).
La Conferenza, infine, si avvale del supporto operativo, tecnico e giuridico del Centro interregionale studi e documentazione (CINSEDO), anche con funzioni di segreteria, secondo lo statuto dello stesso. È dotato di adeguata struttura organizzativa permanente, finanziato dalle regioni e dalle province autonome, in conformità ai rispettivi ordinamenti.