Periodo di riferimento: marzo-luglio 2023
√ Decreto legislativo 15 maggio 2023, n. 65.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego).
La norma è volta a scoraggiare le dichiarazioni di appartenenza “di comodo”, prevedendo che coloro che aspirano all’assunzione nel pubblico impiego, sostengano almeno una delle prove scritte, in quanto previste, e comunque le prove orali del concorso, nella lingua del gruppo linguistico al quale appartengono o sono aggregati.Tale previsione non trova applicazione per gli aspiranti appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.
√ Legge provinciale 13 giugno 2023, n. 10.
Aree di pascolo protette e misure per il prelievo dei lupi.
La legge disciplina l’individuazione di “Zone pascolive protette” e la connessa adozione dei provvedimenti di autorizzazione al prelievo, alla cattura o all’uccisione di esemplari appartenenti alla specie del Canis lupus ai sensi della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 11, e l’adozione di misure di prevenzione del rischio derivante dai medesimi.
L’art. 2 prevede la procedura per l’individuazione di “Zone pascolive protette”: con regolamento di esecuzione sono determinati i criteri per la relativa istituzione. In particolare, il regolamento prevede che tale istituzione riguardi compendi malghivi nei quali sia impossibile provvedere a misure di protezione delle greggi e delle mandrie diverse da quelle di cui all’art. 1 l.p. n. 11/2018, da eventi di predazione, non risultando ragionevolmente possibile la predisposizione di adeguate recinzioni, l’utilizzazione di cani da guardia e la presenza continua di pastori accompagnati da cani pastore. La concreta individuazione è, poi, compito del direttore della Ripartizione foreste.
L’art. 3 stabilisce le condizioni per l'adozione delle misure da parte del presidente della Provincia ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat), in particolare per quanto riguarda lo stato di conservazione favorevole della specie Canis lupus e i danni significativi causati al bestiame dalla medesima causati.
L'art. 4 prevede che l'ISPRA e l’Osservatorio faunistico della Provincia, prima dell'autorizzazione del presidente della Provincia, emettano una perizia esclusivamente sull'esistenza dei presupposti e delle circostanze di fatto. In caso di urgenza, il presidente della Provincia può, dopo un periodo di 10 giorni previsto per l‘elaborazione della perizia, concedere l'autorizzazione sulla base anche di una sola delle due perizie.
L’art. 5 definisce il contenuto dell'autorizzazione del presidente della Provincia, anche con riferimento all’art. 16 della Direttiva 92/43/CEE.
L’art. 6 consente misure di dissuasione dei lupi che si avvicinino a meno di 200 metri da edifici utilizzati dall‘uomo, stalle e pascoli. Qualsiasi prelievo e qualsiasi attività di dissuasione di lupi deve essere notificato senza indugio agli organi designati dal regolamento di attuazione. I lupi abbattuti devono essere messi a disposizione delle autorità (art 7).
La Provincia viene, infine, investita del monitoraggio del lupo, di obblighi di comunicazione allo Stato, nonché (preferibilmente insieme ad altre regioni che condividono la stessa popolazione di lupo), della elaborazione di un piano di gestione del lupo in attuazione dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio da sottoporre alla Commissione UE per la valutazione ed eventuale approvazione.
√ Legge provinciale 29 giugno 2023, n. 12
“Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, comunità comprensoriali, istruzione, musei, masi chiusi e associazioni agrarie, tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche, tutela del paesaggio, foreste, caccia e pesca, appalti, viabilità, sanità, assistenza, beneficenza, edilizia abitativa e igiene dei prodotti alimentari”
Si tratta di una legge di manutenzione di diverse ed eterogenee leggi provinciali.
In questa sede preme segnalare l’istituzione per gli anni 2023 e 2024 di un organo tecnico-consultivo della Giunta provinciale e del Consiglio dei Comuni per le iniziative legislative, con il compito di: a) assistenza nell’attività di studio e di ricerca preordinata alla formulazione di iniziative legislative della Giunta provinciale e del Consiglio dei Comuni ed eventuale loro elaborazione; b) formulazione di pareri su specifici quesiti concernenti la legislazione provinciale, statale e dell’Unione europea. L’organo è composto da: a) non più di tre responsabili di strutture dell’Amministrazione provinciale competenti in ambito giuridico e istituzionale; b) non più di quattro esperti ed esperte particolarmente qualificati in diritto pubblico, costituzionale, amministrativo, regionale o dell’Unione europea, nonché nella legislazione relativa alle diverse materie di interesse provinciale.
Interessanti anche le previsioni in materia di istruzione che rendono obbligatorio un anno nella scuola dell’infanzia e affidano alla Giunta provinciale il compito di definire i relativi criteri e dettagli, potendo stabilire che per l’anno obbligatorio non debba essere corrisposta una retta per concorrere alle spese di gestione. Fatto salvo il diritto degli esercenti la responsabilità genitoriale di decidere in merito all’iscrizione nelle scuole dei diversi gruppi linguistici, si riconosce al dirigente scolastico la possibilità, anche dopo l’avvenuta iscrizione, di prevedere un colloquio obbligatorio di consulenza, se da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale non vi è un supporto linguistico e un accompagnamento nella lingua d'insegnamento.