Decreto legislativo 31 luglio 2023, n. 113
“Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-AltoAdige/Südtirol recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controlli della Corte dei conti”
La norma aggiunge l’art. 2-bis al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto”. Il nuovo articolo individua le competenze delle sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano in relazione alla certificazione di compatibilità della quantificazione dei costi dei contratti collettivi del personale a ordinamento regionale e provinciale con gli strumenti di programmazione e di bilancio regionali o provinciali, previa valutazione dell'attendibilità dei costi quantificati.
Per ciascuna certificazione contrattuale le sezioni possono richiedere elementi istruttori e di valutazione a esperti designati, con oneri a proprio carico, dalla Regione o da ciascuna Provincia autonoma, d'intesa con la competente sezione di controllo della Corte dei conti, oppure al collegio dei revisori dei conti istituito presso i medesimi enti. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione delle ipotesi di accordo la certificazione si intende effettuata e il contratto può essere definitivamente sottoscritto.
In caso di certificazione non positiva le parti contrattuali non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e assumono le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente, ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.
Decreto legislativo 26 settembre 2023, n. 143
“Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio”
La norma di attuazione aggiorna le disposizioni di attuazione in materia di urbanistica e tutela del paesaggio. In particolare, prevede che:
a) sull'intero territorio provinciale siamo esclusi dal computo della distanza tra fabbricati e dai confini gli aggetti dei fabbricati medesimi, quali sporti di gronda, balconi, scale aperte ed altri elementi, anche decorativi, fino alla misura di 1,50 m. e comunque nella misura massima, in ogni caso non superiore a 2 m., stabilita dalle disposizioni normative o amministrative provinciali e comunali, nonché i dispositivi di isolamento termico dei prospetti e delle coperture degli edifici e quelli connessi ad interventi di adeguamento o di miglioramento antisismico realizzati in osservanza delle predette disposizioni normative e amministrative provinciali e comunali.
b) Le Province di Trento e di Bolzano esercitino le funzioni legislative e amministrative ad esse spettanti in materia di tutela del paesaggio ai sensi degli artt. 8, co. 1, n. 6), e 16 dello Statuto di autonomia, con l'osservanza dei limiti di cui agli artt. 4 e 8 dello Statuto stesso e in applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonché della Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata e resa esecutiva con legge 14 ottobre 1999, n. 403.
c) Gli strumenti di pianificazione paesaggistica siano approvati secondo le modalità stabilite dalla legge provinciale e disciplinano le forme e i modi per la tutela e la valorizzazione del paesaggio, al fine di garantire elevati livelli di qualità del paesaggio urbanizzato, agrario e naturale.
d) Le Province possono possano disciplinare propria legge nonché con atti normativi e amministrativi a carattere attuativo le procedure autorizzative in materia di tutela del paesaggio, anche dettando disposizioni finalizzate alla semplificazione procedimentale nel quadro dei livelli e delle misure di tutela previsti dagli strumenti di pianificazione di cui al sesto comma. La predetta disciplina provinciale concernente il procedimento di autorizzazione paesaggistica tiene luogo della corrispondente normativa statale in materia.
Decreto legislativo 26 settembre 2023, n. 147
“Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, in materia di attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature”
La norma integra il d.P.R 475/1975, prevedendo che nella propria articolazione territoriale il C.O.N.I. tenga conto delle specificità linguistiche dei territori. Parimenti le specificità linguistiche dei territori sono prese in considerazione dalle federazioni sportive nazionali (FSN), dalle discipline sportive associate (DSA) e dagli enti di promozione sportiva (EPS) nella propria articolazione territoriale.
In ragione delle specificità linguistiche il Verband der sportvereine südtirol (VSS) e l’Unione delle società sportive altoatesine (USSA) possono essere riconosciuti quali enti di promozione sportiva (EPS), in deroga ai requisiti territoriali, se in possesso degli altri requisiti previsti dall’ordinamento sportivo. Su tali enti la Provincia di Bolzano esercita funzioni di controllo.