Con la legge 14 giugno 2021, n. 14, l’Italia ha autorizzato l’istituzione della zona economica esclusiva (ZEE)[1]. L’art. 1(3) della legge del 14 giugno prevede che i limiti esterni della zona economica esclusiva italiana siano determinati sulla base di accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente o fronteggia quello dell’Italia, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica del Presidente della Repubblica secondo l’art. 87 Cost.
L’estensione della ZEE italiana deve infatti tenere conto del fatto che il Mar Mediterraneo non permette a tutti gli Stati costieri pertinenti di estendere le proprie ZEE fino al limite massimo delle 200 miglia marine come consentito dalla parte V della Convenzione di Montego Bay (artt. 55-75). La conclusione di accordi con gli Stati costieri confinanti o rivieraschi è quindi un prerequisito necessario al fine di delimitare le rispettive zone di competenza marittima e assicurare così la protezione degli interessi italiani nel Mediterraneo di fronte alle rispettive pretese degli altri Stati. Molti Stati contigui o frontisti dell’Italia hanno infatti già da tempo istituito la propria zona economica esclusiva (la Croazia nel 2003, la Francia nel 2012, la Spagna nel 2013, la Tunisia nel 2005 e la Libia nel 2009)[2]. Tra gli altri Stati mediterranei che hanno proceduto ad istituire le proprie ZEE si ricordano Cipro, Egitto, Israele, Libano, Marocco, Monaco, Siria e Turchia.
In alcuni casi la delimitazione delle rispettive zone economiche esclusive tramite accordo risulterà abbastanza pacifica grazie ai precedenti accordi di delimitazione della piattaforma continentale già stipulati dall’Italia con alcuni paesi del Mediterraneo[3]. La prassi internazionale, infatti, dimostra come gli Stati siano inclini a far coincidere laddove possibile i confini della piattaforma continentale[4] con quelli della ZEE. Questo è quanto è accaduto con la firma dell’accordo di delimitazione della zona economica esclusiva fra Italia e Grecia del 9 giugno 2020, che estende alle acque sovrastanti il confine già concordato dai due Stati per la delimitazione della piattaforma continentale nel 1977 (ratificato dall’Italia con l. 23 maggio 1980, n. 290)[5].
In questo contesto si inserisce anche la recente ratifica dell’accordo fra Italia e Croazia sulla delimitazione delle rispettive zone economiche esclusive[6]. Nel 2003 la Croazia aveva istituito unilateralmente una zona di protezione ecologica e di pesca (ZERP) entro cui rivendicava tutte le competenze della zona economica esclusiva, ad esclusione di alcuni diritti in materia di risorse non viventi, di produzione di energia e giurisdizione in materia di installazione di isole artificiali. La decisione croata aveva suscitato le proteste di Slovenia e Italia, tanto che la Croazia decise di sospendere l’applicazione della ZERP e rimandare la questione ad un secondo momento. La soluzione fra Roma e Zagabria è stata poi raggiunta nel 2021 tramite una dichiarazione congiunta di Italia, Slovenia e Croazia e poi tramite la firma alla Farnesina dell’accordo di delimitazione il 24 maggio 2022[7]. L’art. 1 dell’accordo, infatti, riporta quanto segue: “La linea di confine delle zone economiche esclusive su cui le Parti hanno diritto ad esercitare, rispettivamente, i propri diritti sovrani e la propria giurisdizione ai sensi del diritto internazionale coincide con il confine della piattaforma continentale tra le Parti in conformità all’Accordo del 1968 e all’Accordo per la correzione tecnica del 2005”. Le rispettive zone economiche esclusive rispettano quindi il confine già concordato, per le rispettive piattaforme continentali, con l’Accordo fra l’Italia e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, firmato a Roma l’8 gennaio 1968[8] (di cui la Croazia risulta Stato successore dopo lo scioglimento della ex-Jugoslavia), poi confermato e perfezionato dall’accordo di natura tecnica fra Italia e Croazia del 2005.
Più problematici si prospettano invece gli accordi di delimitazione della zona economica esclusiva con quegli Stati del Mediterraneo con cui l’Italia non ha concluso alcun accordo di delimitazione della piattaforma continentale, fra cui Francia, Malta, Libia e Algeria.
L’Algeria ha proceduto alla istituzione della propria zona economica esclusiva con decreto presidenziale del 20 marzo 2018 senza un preliminare accordo con gli Stati frontisti e confinanti, creando un’area sovrapposta, ad ovest della Sardegna, alla ZPE istituita dal nostro Paese e con l’analoga ZEE istituita dalla Spagna nel 2013. L’Italia ha contestato la decisione algerina con una nota verbale del 26 novembre 2018, con cui si propone l’avvio di negoziati per raggiungere un accordo di reciproca soddisfazione in materia, in linea con l’art. 74 della Convenzione di Montego Bay. La medesima nota è stata poi presentata il 28 novembre 2018 dalla Rappresentanza d’Italia presso le Nazioni Unite al Segretario generale dell’ONU. A seguito della contestazione italiana, l’Algeria si è detta disponibile, con nota verbale del 20 giugno 2019, ad aprire un dialogo per trovare una soluzione comune sui limiti esterni delle rispettive ZEE.
Fra Italia e Malta non esiste alcun accordo di delimitazione degli spazi marini, e tra i due paesi i rapporti sono basati, dopo uno scambio di note verbali del 29 aprile 1970, su un cd. modus vivendi a carattere parziale e provvisorio. Lo stesso vale per la Libia poiché al momento non ci sono accordi di delimitazione degli spazi marini.
Fra Italia e Francia è in vigore soltanto un accordo del 1986 che si limita a definire i confini marittimi fra i due paesi nell’area delle Bocche di Bonifacio, fra Corsica e Sardegna[9]. Il successivo accordo, firmato a Caen il 21 marzo 2015, è di portata più ampia in quanto è teso a definire tutti i confini marini ma non è entrato in vigore perché non ha ricevuto il necessario supporto del Parlamento italiano.
[1] L’istituzione della ZEE italiana si sovrappone in parte alla zona di protezione ecologica (ZPE) istituita dal nostro paese con la legge 8 febbraio 2006, n. 61 e attuata concretamente tramite il d.P.R. n. 209 del 27 ottobre 2011; si tratta di una zona entro la quale lo Stato può applicare tutte le misure di prevenzione e repressione dell’inquinamento marino, nonché di protezione dei mammiferi, della biodiversità e del patrimonio archeologico e storico, in conformità, tra gli altri, con la Convenzione UNESCO sulla tutela del patrimonio culturale subacqueo del 2001. Per una ricostruzione delle varie zone marine istituite dall’Italia si veda A. Sebbio, “Sulla l. n. 91/2021 e l’istituenda zona economica esclusiva italiana alla luce della prassi”, in Ordines, n. 2/2022, p. 340 ss.
[2] R. Sapienza, “Una Zona Economica Esclusiva per l’Italia. A prima lettura sulla legge n. 91 del 14 giugno 2021”, in Fogli di lavoro per il Diritto Internazionale, Università di Catania, disponibile al sito https://www.lex.unict.it/sites/default/files/files/Crio/FogliLavoro/2021-2/FLADI_2021_2-12.pdf.
[3] Per una ricognizione si veda Camera dei Deputati, Commissione Affari Esteri, Documenti, “Zona economica esclusiva italiana”, al seguente indirizzo https://www.camera.it/leg17/522?tema=istituzione-della-zona-economica-esclusiva.
[4] La piattaforma continentale è disciplinata dalla Convenzione di Montego Bay agli artt. 76 ss, ed è definita come il suolo ed il sottosuolo delle aree sottomarine. Il limite esterno della piattaforma è costituito dall’orlo del margine continentale, o comunque è fissato ad una distanza minima di 200 miglia marine dalle linee di base, nel caso che l’orlo esterno del margine continentale si trovi ad una distanza inferiore, e può estendersi fino ad un massimo di 350 miglia marine dalla linea di base. Secondo il diritto consuetudinario, i limiti della piattaforma continentale fra Stati limitrofi o frontisti devono essere stabiliti tramite accordo internazionale in conformità a principi di equità.
[5] Per un approfondimento si veda I. Papanicolopulu, “Prime osservazioni sull’accordo di delimitazione fra Grecia e Italia del 9 giugno 2020”, in SIDIBlog, 18 giugno 2020.
[6] Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022, (GU Serie Generale n.129 del 05-06-2023).
[7] Si veda https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2022/05/il-ministro-di-maio-co-presiede-la-quinta-riunione-del-comitato-di-coordinamento-dei-ministri-italia-croazia/.
[8] Accordo tra l’Italia e la Jugoslavia per la delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, firmato a Roma l’8 gennaio 1968, ratificato con d.P.R. n. 830 del 22 maggio 1969.
[9] Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell’area delle Bocche di Bonifacio, firmato a Parigi il 28 novembre 1986, ratificato con l. n. 59 del 11 febbraio 1989.