Tutela del paesaggio ed elaborazione congiunta del piano paesaggistico regionale (1/2023)

Sentenza n. 251/2022 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 19/12/2022 – Pubblicazione in G.U. 21/12/2022 n. 51

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 251/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia n. 23/2021. Con la disposizione impugnata il legislatore lombardo è intervenuto sull’art. 154, comma 3, della legge regionale n. 31/2008, estendendo le possibilità di ampliamento degli immobili rurali destinati ad agriturismo. Nel suo ricorso la difesa erariale lamentava la violazione del principio di leale collaborazione e degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, anche in riferimento agli artt. 135, 143 e 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio.


La Corte osserva che la disposizione impugnata introduce la possibilità di aumentare la volumetria degli edifici esistenti in zona agricola, senza però prevedere al contempo un’espressa clausola di salvaguardia dei beni sottoposti a tutela paesaggistica. Nella legislazione lombarda si trovano, tutt’al più, disposizioni che indicano in via generale le finalità e gli obiettivi che devono essere perseguiti dalla normativa in materia di agriturismo. Si pone inoltre il tema dell’osservanza del piano paesaggistico, non menzionato dal legislatore lombardo del 2021. In continuità con quanto affermato nella sentenza n. 187/2022, la Corte ricorda che questa omissione non determina di per sé l’incostituzionalità della disposizione ogni volta che quest’ultima sia suscettibile d’interpretazione conforme al riparto di competenze definito in Costituzione. Tale conclusione, però, presuppone che la pianificazione paesaggistica sia vigente. In Lombardia, a oggi, non è stato approvato un piano paesaggistico codeciso tra lo Stato e la Regione, ma continua ad applicarsi il piano territoriale regionale approvato dal Consiglio regionale nel 2010. La conclusione della Corte è che “resta ancora inattuato, nella Regione, il modello di pianificazione paesaggistica prescritto [dal codice dei beni culturali e del paesaggio], il cui tratto caratterizzante è costituito appunto dall’elaborazione congiunta dello Stato e della Regione” (Cons. in dir., punto 6.3). La mancanza di tale atto, frutto di una procedura non unilaterale, e l’impossibilità di interpretare la normativa regionale vigente in modo da far ritenere pur sempre operanti i vincoli paesaggistici determinano dunque l’incostituzionalità della disposizione impugnata. Il ricorso, aggiunge la Corte, è accolto anche con riferimento all’art. 9 Cost., in ragione dell’evidente abbassamento del livello di tutela paesaggistica derivante da una previsione che estende la possibilità di ampliamento dei fabbricati rurali senza tenere conto degli effetti sul paesaggio.

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