Le norme di attuazione degli Statuti speciali prevalgono sulle leggi statali ordinarie, ma sono illegittime le differenze tra gli istituti del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e del ricorso al Presidente della Regione Sicilia (2/2023)

Sent. n. 63/2023 – giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 07/04/2023; Pubblicazione in G. U. 12/04/2023, n. 15

 

Motivo della segnalazione

La questione di costituzionalità, sollevata in via incidentale dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS), in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 111, 117, commi primo e secondo, lettere l) e m), e 136 Cost., ha ad oggetto l’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 373 del 2003, decreto legislativo di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sicilia, nella parte in cui dispone che «[q]ualora il Presidente della Regione non intenda decidere il ricorso in maniera conforme al parere del Consiglio di giustizia amministrativa, con motivata richiesta deve sottoporre l’affare alla deliberazione della Giunta regionale», mantenendo, quindi, integro il potere del Presidente della Regione Siciliana di discostarsi dal parere del CGARS, nonostante l’avvenuta soppressione, per il corrispondente rimedio nazionale, del potere in capo al Presidente della Repubblica di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato.


A venire in rilievo è dunque la previsione da parte di una disposizione contenuta all’interno di un decreto legislativo di attuazione di uno Statuto speciale (quello siciliano) di una disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia differente rispetto a quella dell’istituto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, su cui la prima è modellata. In entrambi i casi, come è noto, la decisione è adottata con parere, rispettivamente, del Consiglio di Stato per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e del CGARS per l’analogo ricorso al Presidente della Regione siciliana. Mentre però, dopo una riforma introdotta dalla legge n. 69/2009, è previsto che la decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è adottata con decreto dallo stesso Presidente, su proposta del ministro competente, conforme al parere del Consiglio di Stato, la disposizione impugnata prevede che il Presidente della Regione possa non conformarsi al parere del CGARS, sottoponendo, con richiesta motivata l’affare alla deliberazione della Giunta regionale. Conseguentemente, a livello nazionale si è determinato un rilevante innalzamento del livello di tutela dei diritti, che si accolga la tesi della giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario o che si accolga invece quella del mantenimento della natura meramente “giustiziale” dell’istituto. Innalzamento che invece non si è determinato con riferimento alla Sicilia.
Il giudice rimettente prospetta, innanzitutto, la violazione dell’art. 117 Cost., con riguardo al comma 2, lettera l), sulla competenza esclusiva statale in materia di «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa”», in caso di accettazione della prima delle tesi suesposte, oppure del comma 2, lettera m), sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in caso di accettazione della seconda tesi. In secondo luogo, prospetta la violazione dell’art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), letto insieme agli artt. 24 e 111 Cost.. Infine si si sostiene la violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. nonché dell’art. 136 Cost., per la mancata previsione del divieto per il Presidente della Regione di discostarsi dal parere del CGARS in caso di parere reso all’esito di un procedimento in cui sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale, ovvero questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE, e il parere si sia successivamente conformato alle indicazioni provenienti da tali Corti.
La Corte dichiara la fondatezza della questione di costituzionalità per violazione dell’art. 3 Cost., anche alla luce dell’art. 24 Cost.. All’esito di una ricostruzione del significato dei due istituti sopra richiamati e dell’evoluzione, normativa e giurisprudenziale, del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel senso di una progressiva giurisdizionalizzazione (attestata tra l’altro dal riconoscimento del Consiglio di Stato come possibile giudice a quo anche nella sede di cui si parla), con conseguente incremento del corredo di garanzie a beneficio dei cittadini, il giudice delle leggi conclude che la «[la] contrazione del corredo di rimedi e garanzie riconosciuto al ricorrente in sede di ricorso al Presidente della Regione Siciliana, rispetto a colui che si avvale dell’omologo rimedio nazionale è in contrasto con l’art. 3 Cost. e, senza idonea giustificazione, si riflette negativamente sulla tutela dei diritti e degli interessi legittimi di cui all’art. 24 Cost.», dal momento che «non sussistono, infatti, differenze tra i due istituti idonee a giustificare una tale disparità di trattamento. Né tale disparità appare in alcun modo riconducibile ai profili di autonomia speciale di cui gode la Regione Siciliana».
Dal punto di vista dell’analisi dei rapporti tra fonti del diritto, risulta opportuno rilevare che, lungo il suo percorso argomentativo, la Corte ha sgombrato il campo dalla possibilità che la disposizione censurata possa reputarsi abrogata ad opera della legge n. 69 del 2009. Ciò in ragione della consolidata giurisprudenza che afferma la «prevalenza […] delle norme di attuazione statutarie sulle leggi ordinarie, in virtù dell’adozione delle prime “attraverso un procedimento normativo speciale” nonché del “carattere riservato e separato” della disciplina da essa posta rispetto a quella contenuta nelle altre fonti primarie […]», con conseguente attitudine delle norme di attuazione statutarie ad «introdurre una disciplina particolare e innovativa, purché entro il “limite della corrispondenza alle norme e alla finalità di attuazione dello statuto, nel contesto del principio di autonomia regionale” […] (sentenza n. 353 del 2001)».

 

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