Approvato anche dalla Commissione Politiche dell’UE della Camera un parere sul c.d. European Media Freedom Act che evidenzia alcuni profili critici sul fronte dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (1/2023)

Motivo della segnalazione

Mediante il parere approvato dalla sua XIV Commissione il 12 dicembre 2022, anche la Camera dei deputi si è unita al numeroso gruppo di Camere e Parlamenti nazionali che si sono espressi sulla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2022 che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE(COM(2022)457 final).


Nel parere, che la Commissione Politiche dell’UE qualifica espressamente come non rientrante nella categoria dei pareri motivati – del resto, da un punto di vista procedurale, comunque non avrebbe potuto essere considerato tale, essendo intervenuto a più di otto settimane dall’adozione della proposta legislativa –, si esprimono una serie di rilievi critici tanto sul fronte della conformità al principio di sussidiarietà, quanto sul principio di proporzionalità.
Sul primo, la XIV Commissione, non senza qualche ambiguità, da un lato, osserva che “le divergenze tra le discipline nazionali contribuiscano a una frammentazione del mercato interno e a una situazione di incertezza giuridica per gli operatori, generando costi aggiuntivi per l’attività transfrontaliera”; dall’altro, però, raccomanda “una più espressa e specifica salvaguardia delle prerogative degli Stati membri, con riferimento alle situazioni, relative ai mercati di specifici media, la cui rilevanza sia meramente nazionale, o addirittura locale, e che quindi difficilmente possono essere considerati pertinenti al mercato unico dei servizi di media”. Così, ad esempio, auspica che vi sia un supplemento di riflessione nel corso del procedimento legislativo europeo in particolare sugli artt. 21 e 22 della Proposta affinchè, in conformità al principio di sussidiarietà, restino impregiudicati i poteri delle Autorità nazionali di scegliere se adottare o meno una serie di misure su situazioni di mercato “puramente interne”, non rilevanti per gli scambi nel mercato unico.
Sul punto, la XIV Commissione ravvisa qualche criticità anche rispetto al principio di proporzionalità, nella misura in cui vengono imposti obblighi di consultazione preliminare agli organismi nazionali di regolamentazione anche quando ad essere riguardate sono situazioni prive di un impatto sugli scambi interni all’Unione.
Pertanto, nonostante la Commissione Politiche dell’UE suggerisca di svolgere specifici approfondimenti in relazione ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, alla luce dei rilievi sollevati, ha preferito però non ricorrere ad un parere motivato – nella sostanza - ai sensi dell’art. 6, Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona.

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