RACCORDI PARLAMENTARI ITALIA-UE 2023

 

L’avvio della XIX legislatura si segnala per un deciso cambio di passo sui raccordi tra Parlamento italiano (in particolar modo per la Camera) e UE, soprattutto sul fronte dei pareri adottati dalle Commissioni parlamentari. Se per tutto il 2022 solo un parere motivato è stato approvato, peraltro, a dicembre con le nuove commissioni appena costituite, in meno di sei mesi, nel 2023, sono stati approvati quattro pareri motivati, di cui due sugli stessi atti tra la Camera e il Senato, sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi. Sulla prima proposta, le osservazioni della Camera sono sostanzialmente simili a quelle del Senato, ad esempio sulla debolezza della VIR e sulla fonte prescelta, un regolamento anziché una direttiva, e ci sono anche osservazioni simili sulla violazione del principio di proporzionalità. Sulla seconda proposta, per entrambe le Camere, il cuore delle obiezioni sulla sussidiarietà riguarda la violazione dell'obbligo di motivazione, ritenendo la motivazione fornita dalla Commissione priva di fondamento e fuorviante, oltre che disarticolata dalla realtà rispetto alla effettiva possibilità di conseguire i target di riduzione della CO2 ipotizzati.

Il 1 marzo 2023 la XIV Commissione della Camera, Politiche dell’Unione europea, ha approvato un parere contrario sotto il profilo della sussidiarietà e della proporzionalità sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7) (COM(2022)586 final). Il parere (doc. XVIII-bis, n. 2), che interviene a quasi un anno dall’adozione della proposta da parte della Commissione europea – e, pertanto, ben aldilà del termine di otto settimane fissato dall’art. 6 del protocollo n. 2 al Trattato di Lisbona –, si segnala per l’intreccio dei rilievi opposti sulla violazione dei due principi e sul merito. In particolare, nel testo del parere sembra operarsi una qualche confusione tra il principio di sussidiarietà e quello di proporzionalità. Si riconosce che la proposta interviene su una materia già regolata dall’UE, ma si critica l’aggiunta di ulteriori parametri per l’innovazione tecnologica e produttiva del settore automobilistico. Per la XIV Commissione, non si ravvisa un reale valore aggiunto nelle modifiche legislative, poiché lo sforzo di adeguamento richiesto alle imprese automobilistiche, anche in termini di costi, sarebbe solo minimamente compensato da una riduzione delle emissioni di CO2, valutazione che sembrerebbe ricordare più da vicino l’operazione di balancing propria del test di proporzionalità piuttosto che un problema di esercizio delle competenze dell’Unione, tipico dei rilievi sulla sussidiarietà. Seguono poi altre osservazioni sul merito della proposta, in particolare sulla tempistica di attuazione del regolamento e sulle prospettive di una riforma di maggior respiro del settore, anch’essa in via di esame. 

Nel corso della seduta del 14 marzo 2023, la 4a Commissione permanente del Senato – all’esito di una vivace discussione fra le forze di maggioranza e di opposizione – ha concluso l’esame del progetto di regolamento n. COM(2022) 695, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento delle decisioni e l’accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione nonché la creazione di un certificato europeo di filiazione.

La 4a Commissione ha espresso un parere motivato ai sensi dell’art. 6 del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati europei, ritenendo incompatibili con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità la previsione di un obbligo di riconoscimento (e di conseguente trascrizione) di una decisione giudiziaria o di altro atto pubblico emessi da un diverso Stato membro attestanti l’esistenza di un rapporto di filiazione. Precisamente, il parere del Senato contesta l’estensione di tale obbligo anche alla specifica ipotesi della maternità surrogata, consentendo agli Stati membri di invocare il limite dell’ordine pubblico soltanto caso per caso e non anche in via generale. Il parere richiama una pronuncia della Corte di Cassazione (SS.UU. n. 38162 del 30 dicembre 2022), la quale – in virtù della clausola dell’ordine pubblico – ha negato la trascrivibilità automatica del provvedimento straniero di attestazione della genitorialità derivante dalla maternità surrogata. Ad avviso della 4a Commissione, in relazione all’ambito della maternità surrogata, una tutela alternativa ed equivalente del minore può essere assicurata anche mediante strumenti diversi da quelli individuati dal progetto di regolamento, ad esempio attraverso l’istituto dell’adozione in casi particolari già previsto nell’ordinamento italiano dall’art. 44 della legge n. 1984 del 1983.

Come si legge nel parere, la risoluzione della 4a Commissione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 234 del 2012.

A seguito dell’approvazione dello schema di risoluzione proposto dal Presidente della 4a Commissione non si è proceduto alla votazione delle tre altre proposte di risoluzione presentate dai gruppi di opposizione, tutte contenenti valutazioni positive circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. 

Nel corso della seduta del 15 marzo 2023, la 4a Commissione permanente del Senato ha concluso l’esame delle proposte di direttiva COM(2022) 688 e COM(2022) 689 in materia di parità di trattamento e pari opportunità in ambito lavorativo. In particolare, le proposte di direttiva mirano a rafforzare l’indipendenza ed i poteri dei c.d. Organismi per la parità, attraverso la previsione di una serie di requisiti minimi e vincolanti per tutti gli Stati membri.

In precedenza, le proposte di direttiva erano state oggetto di rilievi critici da parte del Parlamento lituano.

Ad avviso della 4a Commissione permanente del Senato, il progetto di atto legislativo – pur rispettando il principio di sussidiarietà – appare in contrasto con quello di proporzionalità. La proposta finisce infatti per incidere sul sistema costituzionale di tutela giurisdizionale degli Stati membri, configurando un procedimento alternativo a quello ordinario (art. 9, par. 5), ancorché non escludente il ricorso alla giurisdizione ordinaria (art. 6, par. 3 e art. 7) e ancorché non necessariamente vincolante (art. 8, paragrafo 4). In particolare, risulterebbe non proporzionata la previsione che gli Stati membri debbano assicurare agli Organismi nazionali poteri di indagine autonomi, per l’accertamento dei fatti, con «diritti effettivi di accesso alle informazioni» (art. 8, par. 1 e 2). Ciò rappresenterebbe una distonia rispetto ai principi dell’ordinamento italiano, nell’ambito del quale le indagini sono disposte dall’autorità giudiziaria e svolte dalla polizia giudiziaria, nel quadro di un procedimento disciplinato dalla legge e da un complessivo equilibrio tra organi giudicanti, requirenti e parti in causa.

La mancanza di proporzionalità risulta inoltre amplificata sia dal potere degli Organismi di poter agire di propria iniziativa (art. 8, par. 1), sia da quello di ricorrere alla giustizia ordinaria, amministrativa o civile, per far valere le proprie decisioni adottate a seguito dell’accertamento dei fatti raggiunto mediante le predette indagini (art. 9, par. 2, lett. a). 

L’avvio della XIX legislatura, sul fronte dei raccordi parlamentari tra l’Italia e l’Unione europea, ha comportato un fisiologico ritardo sul fronte dell’esercizio della funzione di controllo sulla formazione degli atti normativi europei, specie in Commissione, visti i tempi necessari per il rinnovo della composizione degli organi parlamentari. Al Senato soltanto, in particolare, vista la riforma regolamentare approvata nel 2022, qualche modifica organizzativa ha avuto un impatto anche sui raccordi parlamentari in esame e, segnatamente, la riduzione a 10 delle Commissioni permanenti con la conseguente nuova numerazione, che vede la Commissione Politiche dell’UE del Senato come la nuova 4a Commissione.
Quanto al merito delle attività, è da segnalare che in entrambe le Camere le procedure di esame delle proposte legislative europee nei primi mesi della nuova legislatura si siano concentrate su un paio di progetti di atti normativi e, in particolare, sulla proposta per il c.d. European Media Freedom Act, su cui tanto nella Camera quanto nel Senato sono stati adottati dei pareri.

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