CONS. STATO, sez. V, 20 febbraio 2024, n. 1674
L’Intesa del 7 settembre 2017 raggiunta in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 936, della legge n. 208 del 2015 (a mente del quale «Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età.
Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti») ha natura non vincolante fino al suo recepimento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (decreto che - quantomeno all'epoca dell'impugnata ordinanza - non risultava emanato). Non è pertanto illegittimo il regolamento comunale in contrasto con i principi sanciti nell’Intesa e, in particolare, con le indicazioni, ivi contenute, di tutelare le attività già in essere, di disciplinare i limiti distanziometrici in modo tale da evitare una eccessiva concentrazione di gioco in talune zone del territorio cittadino e lo svuotamento di altre e, infine, di fissare in sei ore il limite massimo di interruzione giornaliera.