CONS. STATO, sez. VII, 2 gennaio 2024, n. 5
L’Amministrazione civica, con il secondo motivo di appello, deduce: […] Mancata notificazione dello stesso al Ministero dell'Interno.
[…] Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2799/2017 si era già pronunciato su una eccezione analoga «quanto all'eccepita inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio del Ministero dell'Interno (che l'amministrazione appellante ricollega al fatto che l'ordinanza impugnata rientrerebbe nel novero di quelle di necessità ed urgenza adottate dal Sindaco, quale ufficiale di governo) è sufficiente osservare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le più recenti Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2017 n. 774; 24 luglio 2016, n. 3369; 22 marzo 2016, n. 1189), presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, e la provvisorietà e la tempestività dei suoi effetti, caratteristiche tutte che nel caso di specie (anche a voler prescindere dalla natura regolamentare dell'ordinanza stessa) difettano totalmente».