Presupposti dell'ordinanza contingibile e urgente - Perduranza della situazione di pericolo come sintomo della gravità della situazione e, quindi, dell’urgenza di provvedere (1/2024)

CONS. STATO, sez. V, 5 gennaio 2024, n. 190

L’appellante lamenta l'assenza di un pericolo per la pubblica incolumità e dell'urgenza di provvedere, dal momento che l'oggetto principale della causa attiene alla verifica della sussistenza dei presupposti previsti per l'emanazione di un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 T.U.E.L.

 

Sul punto la giurisprudenza ha di recente affermato che «i presupposti per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente risiedono nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché nella provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità (cfr. Cons. Stato, II, 11 luglio 2020, n. 4474; conforme, III, 29 maggio 2015, n. 2697). In altri termini, il potere di urgenza, di cui agli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, può essere esercitato solo rispetto a circostanze di carattere eccezionale e imprevisto, costituenti un'effettiva minaccia per la pubblica incolumità, e unicamente in presenza di un preventivo accertamento delle condizioni concrete, fondato su prove empiriche e non su mere presunzioni. Tali presupposti non ricorrono laddove il Sindaco possa far fronte alla situazione con rimedi di carattere corrente nell'esercizio ordinario dei suoi poteri (si veda, sul punto, Cons. Stato, II, 11 luglio 2020, n. 4474)» (Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 2022, n. 9846).

Venendo alla verifica della sussistenza dei suddetti presupposti nel caso in esame, con particolare riferimento al pericolo per la pubblica incolumità, dal verbale di accertamento dei NAS Carabinieri di Reggio Calabria emergono una serie di dati significativi: i) l'allevamento è ubicato in pieno centro abitato, nelle immediate vicinanze di abitazioni private e di una scuola per l'infanzia; ii) a seguito di precedenti verifiche eseguite dal Comando Stazione Carabinieri di Agnana Calabra e dal Servizio Veterinario dell'ex Area 9 di Locri, con ordinanza del 09 dicembre 2011, era stata disposta, per motivi di sanità ed igiene nonché per l'abusività della struttura, lo sgombero dell'allevamento in quanto fonte di possibile pericolo per la salute pubblica.

Risulta inoltre agli atti che già nel 2005 l'ASL di Locri - U.O. Igiene pubblica aveva segnalato al Sindaco e ai Carabinieri di Agnana Calabra che l'allevamento nel centro urbano «crea problemi di carattere igienico sanitari e potrebbe, in alcuni casi, creare danni alla salute pubblica».

Dei suddetti elementi si trova traccia nella motivazione del provvedimento di sgombero laddove si fa riferimento all'art. 47 del Regolamento Comunale di Igiene, il quale prescrive che le stalle siano collocate lontano dall'abitato, e soprattutto dove si evidenzia che la stalla risulta ubicata nel centro urbano, in particolare nelle immediate vicinanze di una scuola per l'infanzia, e che il letame ivi presente è fonte di pericolo per l'igiene e la salute pubblica.

Alla luce degli elementi sopra evidenziati, quanto ritenuto dal T.A.R. nel senso che la stalla in questione costituisce una possibile fonte di pericolo per la pubblica incolumità risulta suscettibile di conferma in questa sede [...].

[…] Quanto invece all'asserita mancanza di urgenza di provvedere, protraendosi la situazione ormai da anni senza che l'Amministrazione fosse intervenuta coattivamente, la giurisprudenza di questa Sezione ha di recente affermato che il perdurare della situazione di pericolo da diverso tempo, lungi dall'escludere la possibilità di adottare provvedimenti urgenti, può risultare, al contrario, sintomatico della gravità della situazione (Cons. Stato, sez. V, 2 maggio 2023, n. 4452 che ha richiamato Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2022, nn. 7884 e 7885). In senso analogo si era del resto già espresso il Consiglio di Stato, sez. II, nella sentenza del 22 luglio 2019, n. 5150.

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