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E' rimediabile il disordine delle fonti?

di Antonio Ruggeri

Sommario: La questione, nei suoi termini essenziali. 2. Lo smarrimento della funzione tipica di ciascuna fonte e l’incidenza che se ne può avere tanto al piano della forma di governo quanto (e soprattutto) a quello della forma di Stato. 3. Quale il verso da intraprendere nell’opera riformatrice? Adattare il modello costituzionale all’esperienza o tentare di riportare questa a quello? 4. Il bisogno di far luogo ad un corposo rifacimento del tessuto costituzionale, sia innovando alla disciplina relativa ai tipi di atti esistenti e sia prevedendone di nuovi (con specifico riguardo alle leggi “organiche” ed a leggi comunque “rinforzate”). 5. Riflessi di ordine procedimentale delle innovazioni proposte, con particolare riferimento all’atteso abbandono (o, quanto meno, al contenimento) della prassi deprecabile dei maxiemendamenti alle leggi accompagnati e sorretti dalla posizione di questione di fiducia. 6. La necessità di far luogo ad altre innovazioni ancora con fonte costituzionale o, quanto meno, con legge “rinforzata”, quindi seguita e completata da discipline apprestate da fonte diversa (in specie, dai regolamenti camerali). 7. La previsione della omogeneità dei contenuti degli atti e il suo rilievo nelle esperienze processuali (particolarmente, nei giudizi di costituzionalità). 8. La precostituzione di corsie preferenziali per le iniziative legislative del Governo e il riconoscimento di un (circoscritto) potere di ricorso alla Corte da parte delle minoranze parlamentari. 9. Ha ancora senso la legge come fonte di regolazione giuridica per antonomasia? E, ulteriormente risalendo, ha senso la rappresentanza politica, così com’è? 10. La disposizione in circolo, vizioso ovvero virtuoso, delle riforme istituzionali e delle riforme della politica, nonché delle une e delle altre in rapporto alle riforme delle fonti. 11. Le sole riforme dotate di senso sono quelle che si dimostrano idonee ad accorciare la distanza tra l’ordine delle fonti e l’ordine delle istituzioni da un canto, il sistema dei fini-valori costituzionali dall’altro. 12. Carattere “sperimentale” della legislazione, tecniche di normazione in genere, “qualità”, assiologicamente intesa, degli atti (o, meglio, delle loro norme). 13. Apertura dell’ordinamento costituzionale al diritto internazionale e sovranazionale e dinamiche della normazione. 14. A mo’ di riepilogo.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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