Titolo completo "Avviata istruttoria nei confronti della Trotec International per la pubblicità di prodotti di depurazione dell’aria “Anti- Covid 19”. Disposta in via cautelare l’eliminazione dai siti web di tutti i riferimenti all’efficacia preventiva dei dispositivi" (10/07/2020)
- L’Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti della Trotec International GmbH & C. S.a.S. che pubblicizza e commercializza, sui propri siti internet, prodotti per la depurazione, la climatizzazione, l’umidificazione, la “termo-disinfezione” e il raffreddamento dell’aria evidenziando che “proteggono dal coronavirus” e che eliminano le sostanze nocive presenti nell’aria e che potrebbero causare parti prematuri o danni al feto.
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA dell’8 luglio 2020;
SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;
VISTI gli atti del procedimento;
VISTA, in particolare, la comunicazione di avvio del procedimento PS/11824 del 8 luglio 2020, volto a verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), 23, comma 1, lettera s), e 25, comma 1, lettera c), del Codice del Consumo da parte di TROTEC® International GmbH & C. S.a.S.;
CONSIDERATO quanto segue:
- FATTO
In base ad una segnalazione pervenuta il 21 maggio 2020 e ad elementi acquisiti d’ufficio, è emerso che il professionista ha diffuso, attraverso i propri siti[1] https://it.trotec.com e www.trotec-blog.com, comunicazioni commerciali dirette a promuovere i propri prodotti per la depurazione, climatizzazione, umidificazione e raffrescamento dell’aria, vantando, tra l’altro, che essi «proteggono dal coronavirus».
La pagina https://www.trotec-blog.com/it/trotec/contaminazione-dellariaparticelle-di-polvere-nella-placenta-delle-future-madri-purificazionedellaria-a-casa-e-in-ufficio-con-airgoclean-10-e/ si apre con il seguente messaggio: «Contaminazione dell’aria: particelle di polvere nella placenta delle future madri! Purificazione dell’aria: a casa e in ufficio con AirgoClean 10 E!». Il descritto messaggio è accompagnato dall’immagine di una ragazza in gravidanza che guarda la pancia sorridendo e dall’immagine del prodotto. Immediatamente sotto è riportato il messaggio secondo cui le particelle di polvere cagionerebbero danni irreversibili al feto, danni evitabili con l’uso del depuratore d’aria “AirgoClean 10E”, acquistabile al prezzo scontato di 49,95 euro anziché 71,71 euro. Nella medesima pagina si avvisano i datori di lavoro che – per quanto riguarda le polveri presenti negli uffici – essi sono «tenuti a dare il loro contributo [adempiendo] al loro dovere in modo semplice, acquistando depuratori d’aria professionali» come il depuratore “AirgoClean 10E”. Nella pagina https://it.trotec.com/prodotti-e-servizi/macchinehomecomfort/climatizzazione/rinfrescatori-daria-serie-pae/rinfrescatoredaria-vs- condizionatore/ gli apparecchi umidificatori et similia venduti dal professionista a prezzi variabili da 99,95 a 307,51 euro sono promossi mediante la seguente affermazione, attribuita a non meglio identificati “esperti” e senza alcun riferimento a dati scientifici: «Portare gli ambienti al 50 % di umidità dell'aria riduce il rischio di trasmissione virale», facendo espresso riferimento a virus quali «SARS-CoV, MERS-CoV o SARS-CoV-2 (Covid-19)».
La pagina https://it.trotec.com/prodotti-e-servizi/macchinehighperformance/depurazione-dellaria/filtro-h14-per-il-filtraggio-di-virus si apre con una foto in tre parti con, a partire da sinistra, un sanitario in tuta isolante da agenti patogeni e la scritta “DANGER”; una grafica riproduttiva di microrganismi stilizzati simili alla struttura dei virus; una foto dei depuratori d'aria della serie TAC con uno scudo riportante la scritta “H14”. Subito dopo campeggia il seguente messaggio, accompagnato da immagini raffiguranti personale medico: «FILTRI PER PARTICELLE SOSPESE H14 PER IL FILTRAGGIO DEI VIRUS. I depuratori d'aria commerciali della serie AC possono separare nell'aria i virus Corona grazie ai filtri ad alte prestazioni. Per ridurre efficacemente il rischio di infezione da Covid-19 o altri virus, risulta principalmente efficace ridurre al minimo, o meglio eliminare, il contenuto dei virus nell'aria. Soprattutto negli ambienti lavorativi e nelle aree critiche con un numero maggiore di persone, minimizzare l'esposizione è obbligatorio al fine di prevenire il verificarsi di catene di diffusione e contagio». Tali immagini sono inoltre associate al claim secondo cui i dispositivi commercializzati dal professionista avrebbero efficacia paragonabile a quella dei sistemi in uso nelle c.d. camere bianche degli ospedali. Nella medesima pagina si afferma che l’uso degli apparecchi del professionista e, in particolare, dei depuratori/riscaldatori d’aria della serie “Tac” con filtri “Hepa H14” (venduti a prezzi variabili tra 549,00 e 4.263,90 euro) contrasterebbe il fenomeno di trasmissione del Covid-19 tramite aerosol. Tale modalità di trasmissione sarebbe comprovata da uno studio, reperibile attraverso un apposito link[2], nel quale gli autori sarebbero giunti alla «preoccupante» conclusione che è «del tutto plausibile» che la trasmissione del virus Sars CoV-2 avvenga mediante aerosol. La pagina https://www.trotec-blog.com/it/category/corona/, che si apre con la domanda «Gli impianti di climatizzazione e i ventilatori proteggono dal coronavirus? Ecco cosa è bene sapere a riguardo!», argomenta con toni divulgativi, ma senza riportare evidenze scientifiche, la lacunosità delle attuali normative restrittive in materia di sanità e igiene (distanziamento sociale, mascherine, disinfezione e pareti di plexiglass). Tali normative non sarebbero sufficienti a scongiurare l’insorgere di nuovi focolai dovuti alla trasmissione del Covid-19 tramite aerosol. Soltanto i «depuratori d’aria ad alta frequenza come il TAC V+» (sottolineatura nell’originale) venduti dal professionista sarebbero in grado di colmare questa lacuna, proteggendo in modo efficace dai virus che si trovano nell’aria e nell’ambiente. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 8 luglio 2020 è stato avviato il procedimento istruttorio PS11824, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), 23, comma 1, lettera n), 25, comma 1, lettera c), del Codice del Consumo. Parte del procedimento, in qualità di professionista, è TROTEC® International GmbH & C. S.a.S.. La complessità del sistema di contrasto e prevenzione dal Covid-19 e l’assenza di riferimenti scientifici che attestino l’efficacia dei prodotti nella misura e nello scopo pubblicizzati, non consentono l’uso di affermazioni di carattere assoluto quali quelle utilizzate dal professionista. Le affermazioni sull’efficacia dell’uso di tali dispositivi nella lotta alla diffusione dei virus di classe Corona et similia, nonché nel preservare la sicurezza del feto e delle donne in gravidanza, appaiono in grado di fuorviare il consumatore medio e le microimprese destinatarie, portandoli a prendere decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbero preso. Esse integrano, pertanto, una pratica commerciale di carattere ingannevole, in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo. Le affermazioni circa l’asserita efficacia degli impianti nel prevenire le infezioni da Covid-19 et similia, nonché nel preservare la sicurezza del feto e delle donne in gravidanza, risultano particolarmente insidiose, posto che sono volte a sfruttare indebitamente una circostanza di specifica gravità (come la pandemia in atto e l’incertezza sulla sua evoluzione). Ciò è idoneo ad alterare la capacità di valutazione del consumatore e della microimpresa, che sono in tal modo indotti all’acquisto delle apparecchiature pubblicizzate. In tale contesto, le affermazioni sulla pretesa lacunosità delle norme igieniche varate dalle autorità per fronteggiare l’emergenza aggravano la preoccupazione di consumatori e microimprese circa i rischi di contagio da contaminazione dell’aria, con il risultato di rendere più attraenti i prodotti pubblicizzati. Queste modalità di promozione appaiono in violazione degli artt. 23, comma 1, lettera n), e 25, comma 1, lettera c), del Codice del Consumo.
- VALUTAZIONI
Gli elementi sopra descritti inducono a ritenere prima facie sussistenti le condotte contestate al professionista, che risultano poste in essere in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), 23, comma 1, lettera n), 25, comma 1, lettera c), del Codice del Consumo. Infatti, sotto il profilo del fumus boni iuris, la pratica in esame appare prima facie scorretta. Il professionista adotta modalità di vendita del prodotto che appaiono particolarmente ingannevoli e aggressive, in spregio dei diritti dei consumatori e delle microimprese, sensibilmente influenzati nella loro capacità decisionale e indebitamente indotti all’acquisto anche alla luce dell’emergenza sanitaria appena vissuta. Sotto il profilo del periculum in mora, si rileva che la pratica è tuttora diffusa e sfrutta sia la vulnerabilità dei consumatori in ragione della pandemia ancora in atto, che la sensibilità delle donne incinte per il paventato pericolo di parti prematuri e di danni gravi e irreversibili al feto. In altri termini essa induce i destinatari dei messaggi all’acquisto di costosi prodotti di uso comune, sulla base del falso presupposto della loro efficacia risolutiva nel contrasto alla diffusione del Covid-19 e nella protezione della maternità. Si rileva, in particolare, l’indifferibilità dell’intervento data la gravità della pratica commerciale che, facendo leva sulla diffusione del Covid-19 e sulla delicatezza del momento della gestazione, sfrutta l’emergenza sanitaria e l’incertezza circa la futura evoluzione del virus per indurre i consumatori e le microimprese all’acquisto dei dispositivi pubblicizzati.
CONSIDERATO, alla luce delle suesposte considerazioni, che sussistono le esigenze di estrema gravità, urgenza e indifferibilità del provvedimento cautelare dell’Autorità ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 3, del Regolamento, consistenti:
- i) nell’attualità delle condotte contestate;
- ii) nel coinvolgimento della generalità dei consumatori e delle microimprese
in ragione della diffusione del Covid-19, nonché delle donne in gravidanza;
iii) nello sfruttamento della sensibilità delle donne incinte e della pandemia in atto per indurre i consumatori e le microimprese all’acquisto di prodotti anche particolarmente costosi;
RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolari esigenze di indifferibilità al fine di impedire che la pratica commerciale sopra descritta – consistente nell’indurre i consumatori e le microimprese, per il tramite dei
siti www.trotec24.it e www.trotec-blog.com, ad acquistare gli apparecchi di depurazione, raffrescamento e “termo-disinfezione” dell’aria commercializzati dal professionista, e in particolare (i) il depuratore d’aria “AirgoClean 10E”; (ii) raffrescatori/umidificatori; (iii) depuratori/riscaldatori d’aria della serie “Tac” con filtri “Hepa H14”, sul falso presupposto della loro specifica efficacia preventiva per i rischi da contagio da Covid-19 e altri virus nonché per i rischi da parto prematuro e danni al feto – continui ad essere posta in essere nelle more dello svolgimento del procedimento di merito;
RITENUTO, dunque, che sussistono i presupposti per l’adozione di misure cautelari provvisorie ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 3, del Regolamento nei confronti del professionista con riferimento ai siti www.trotec24.it e www.trotec-blog.com;
DISPONE
- a) che, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 3, del Regolamento, la TROTEC® International GmbH & C. S.a.S. (in persona dei rappresentanti legali pro tempore Alexandra GOERTZ e Jakob VON DER LIECK DETLEF; p.i. 04254050232; sede legale in Ora (BZ), via Vecchia n. 18/C, 39040) elimini, dalla data di comunicazione del presente provvedimento e nelle more del procedimento, ogni riferimento all’efficacia preventiva e alla sicurezza, con riferimento sia al contagio da Covid-19 e da altre infezioni, sia alla gravidanza, degli apparecchi di depurazione, raffrescamento e “termo-disinfezione” dell’aria e in particolare dei prodotti denominati:
(i) “AirgoClean 10E”;
(ii) raffrescatori/umidificatori; (iii) depuratori/riscaldatori d’aria della serie “Tac” con filtri “Hepa”, pubblicizzati e commercializzati attraverso i nomi a dominio www.trotec24.it e sul sito www.trotec-blog.com attualmente attestati rispettivamente agli indirizzi IP 104.40.141.55 e 87.230.72.101;
- b) che il professionista presenti, entro tre giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, una relazione che dia conto delle iniziative assunte in ottemperanza a quanto disposto sub a);
- c) che la parte interessata possa, entro sette giorni dalla notifica del presente provvedimento, presentare memorie scritte e documenti;
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per il Lazio, ai sensi dell’art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE Filippo Arena p. IL PRESIDENTE
il Componente Michele Ainis
[1] Cfr. segnalazione prot. n. 40361 del 21.05.2020.
[2] 2 AA.VV., Aerosol e stabilità superficiale di SARS-CoV-2 rispetto a SARS-CoV-1, in N Engl J Med, 2020
(in inglese nella versione originale).