Decreti-legge

D.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica [...]

Pubblicato in GU n. 110 del 24 aprile 2020 - suppl. ordinario n. 16

Titolo completo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.

  • Conversione in legge del d.l., che oltre a disciplinare nuovamente numerosi aspetti oggetto dei precedenti decreti d’urgenza, rappresenta il primo intervento organico di sostegno all’economia della fase emergenziale.

Parole di interesse: acquisti; agricoltura; alberghi; anticipazioni; appalti; aree sanitarie; arruolamento; assegno di solidarietà; assegno ordinario; assicurazioni; assistenza; assunzioni; attività giudiziaria; attività lavorative; baby-sitting; benessere; bilanci; cariche pubbliche; Cassa integrazione; commissario straordinario; comunicazioni elettroniche; concorsi; congedi; contributi; crediti d’imposta; cultura; didattica a distanza; disabilità; disoccupazione; dispositivi di protezione; dispositivi medicali; documenti di riconoscimento; dogane; enti locali; erogazioni liberali; esecuzione penale; eventi; fabbisogni standard; formazioneforze armate, di polizia, vigili del fuoco; garanzie; genitori lavoratori; giochi; imprese; INAIL; incentivi; indennizzi; integrazione salariale; internazionalizzazione; Istituto Superiore di Sanità; istituti penitenziari; istruzione; lavoratori autonomi; lavoratori dipendenti; lavoro agile; licenziamenti; locazioni; mascherine chirurgiche; medicina, medicinali; mezzi di informazione; misure di condizionalità; misure di contenimento e gestione; misure organizzative; monopoli; mutui; NASpI e DIS-COLL; noleggio; organi collegiali; parchi; patronati; permanenza domiciliare; personale; pesca; polizia locale; prefetture; prestazioni domiciliari; prestazioni individuali; previdenza; procedimenti amministrativi; proroga termini; pubblico impiego; qualifiche professionali; quarantena; reclutamento; referendum; regioni; requisizioni; rifiuti; rinvio udienze; risparmiatori; ristorazione; sanificazione; sanità; sanità militare; servizi in rete; servizio elettrico; servizio postale; sospensione attività; sospensione termini; sostegni economici; sperimentazione; spettacolo; sport; stazioni; terzo settore; trasporto; tributi; turismo; tutela risparmiatori; università; utenze; videoconferenza.

Normativa collegata:

  1. D.l. 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
  2. D.l. 2 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
  3. D.l. 8 marzo 2020, n. 11 - Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria
  4. D.l. 9 marzo 2020, n. 14 - Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-1

In considerazione delle modifiche apportate si rinvia al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Si segnala e si riporta il testo della legge di conversione, 24 aprile 2020, n. 27.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1

  1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14.
  3. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega.
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 24 aprile 2020

    MATTARELLA

    Conte, Presidente del Consiglio dei
    ministri

    Gualtieri, Ministro dell'economia e
    delle finanze

    Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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