Decreti Ministeriali

MEF - Dm 25 marzo 2020 - Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Pubblicato nella GU n.82 del 28-3-2020

  • Il presente d.m. disciplina le modalità attuative per consentire l’accesso tempestivo alle agevolazioni previste dalla legislazione di emergenza sull’epidemia da coronavirus e in particolare all’estensione del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.

Parole di interesse: deroghe; mutui; rimborsi; sostegni economici.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, l’art. 2, il quale prevede, ai commi 475 e seguenti, l’istituzione presso il Ministero dell’economia e delle finanze di un Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (di seguito: «Fondo»);

 Visto il proprio decreto del 21 giugno 2010 n. 132 «Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’art. 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», come modificato dal proprio decreto 22 febbraio 2013, n. 37 (di seguito: «DM n. 132/2010»);

 Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’art. 26, che prevede che all’art. 2, comma 479 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito»;

 Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 54, comma 1, che prevede che, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo: a. l’ammissione ai benefici del Fondo e’ esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus; b. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

 Visto l’art. 54, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che, modificando il comma 478, dell’art. 2 della legge n. 244/2007 prevede che: «Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell’intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di

sospensione»;

 Visto l’art. 54, comma 3 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze le necessarie disposizioni di attuazione del medesimo articolo, nonché dell’art. 26 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

 Ritenuta, pertanto, la necessità di adottare le necessarie disposizioni di attuazione delle citate previsioni legislative per consentire l’accesso tempestivo alle agevolazioni previste dalla legislazione di emergenza sull’epidemia da coronavirus, al fine di offrire un rapido ristoro a coloro che, in ragione della suddetta emergenza, si possano trovare in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della abitazione principale;

 Decreta

Capo I

INTEGRAZIONI STRUTTURALI ALLA DISCIPLINA DEL FONDO

Art. 1 Sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro

  1. Ferme restando le ipotesi di cui all’art. 2, comma 3 del DM n. 132/2010, ai fini dell’accesso ai benefici del Fondo, ai sensi della lettera c-bis dell’art. 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, rilevano le seguenti situazioni: (mutui) (sostegni economici)
  2. i) sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
  3. ii) riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo.
  4. Per gli eventi di cui al comma 1, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per durata massima complessiva non superiore a:
    a) 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
    b) 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
    c) 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.
  5. Ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo.
  6. Il richiedente deve allegare all’istanza di accesso al Fondo copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, o la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito, o la dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità’ del lavoratore, con l’indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.

Art. 2 Ammontare delle agevolazioni

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, sono rimborsati dal Fondo alle banche gli interessi compensativi, nella misura definita dall’art. 2, comma 478 della legge n. 244/2007, come modificato dall’art. 54, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. (rimborsi)
  2. Ai fini del calcolo degli interessi compensativi di cui al comma 1 si applica il tasso di interesse contrattuale vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo.
  3. La sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
  4. Le modalità di calcolo di cui al presente articolo si applicano alle istanze presentate dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché alle sospensioni già concesse per le quali il Fondo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbia ancora liquidato l’importo dovuto ai sensi dell’art. 3 del DM n. 132/2010.

Capo II INTERVENTI IN DEROGA ALLA DISCIPLINA DEL FONDO AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

Art. 3 Ambito di applicazione

 Le previsioni di cui al presente Capo si applicano, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo, nel periodo indicato dall’art. 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Art. 4 Lavoratori autonomi e liberi professionisti

  1. L’ammissione ai benefici del Fondo è concessa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. (lavoratori autonomi)
  2. Per lavoratore autonomo si intende il soggetto la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
  3. Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.

   Art. 5 Modalità di accesso al Fondo in deroga alla disciplina

  1. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), già prevista dall’art. 2, comma 1, lettera c) del DM n. 132/2010. (deroghe)
  2. Le banche mutuatarie provvedono ad assicurare in ogni caso adeguate modalità di ricezione delle istanze, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 6 del DM n. 132/2010.
  3. Ai fini del rispetto del limite massimo dei 18 mesi del periodo di sospensione di cui all’art. 2, comma 4, lettera c) del DM 132/2010, non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.

Capo III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6 Disposizioni operative e finali

  1. Il gestore del Fondo assicura l’immediata estensione dell’operatività del Fondo ai sensi delle specifiche previsioni legislative e del presente decreto e provvede a rendere disponibile sul proprio sito internet il modello aggiornato per la domanda di accesso al Fondo. Allo scopo, per l’esercizio 2020 non operano i limiti massimi delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione fissati nel disciplinare di affidamento della gestione del Fondo di cui all’art. 5 del DM n. 132/2010, come da ultimo modificato dall’atto aggiuntivo in data 15 luglio 2019.
  2. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DM n. 132/2010 non incompatibili con le previsioni introdotte dall’art. 26 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall’art. 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

 Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 Roma 25 marzo 2020

      Il Ministro: Gualtieri

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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