- Il presente d.m. per disciplinare le modalità di entrata in Italia delle persone fisiche al fine di contenere l’emergenza epidemiologica.
Parole di interesse: attività lavorative; imprese; misure di sorveglianza; obbligo comunicazione; trasporti; sanzioni.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SALUTE
VISTO il d.P.C.M. 8 marzo 2020, con i1 quale sono state adottate misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il d.P.C.M. 11 marzo 2020, con il quale sono state adottate, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione del1’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, punto 5), che ha previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione, con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;
RITENUTO di non ridurre o sospendere allo stato il trasporto aereo, ferroviario e marittimo di persone proveniente dai Paesi esteri;
RITENUTO di prevedere, anche nel rispetto del principio di reciprocità, che le persone fisiche in entrata in Italia tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale sono tenute a presentare una dichiarazione, con la quale attestino che i1 relativo ingresso e motivato dalla circostanza di comprovata esigenza di lavoro di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 per un tempo strettamente limitato e non superiore alle 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;
RITENUTO che al di fuori dell’ingresso in Italia per comprovate esigenze di lavoro è necessario, al fine di contrastare il diffondersi de1l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che le persone fisiche, anche asintomatiche, siano sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni;
DECRETA
Art. 1 (Entrata in Italia)
- Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 tutte le persone fisiche in entrata in Italia, tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. (trasporti) (obbligo comunicazione) (misure di sorveglianza)
- In deroga a quanto previsto dal comma precedente esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un tempo non superiore alle 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, le persone fisiche in entrata in Italia tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale sono tenute a presentare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestino di entrare esclusivamente per la predetta esigenza lavorativa. Con la medesima dichiarazione e assunto l’obbligo, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati, e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni della predetta autorità sanitaria, ad isolamento. (attività lavorative)
- Le disposizioni previste dai precedenti commi non si applicano al personale viaggiante appartenente ad imprese con sede legale in Italia. (imprese)
- Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle disposizioni previste da1 primo e dal secondo comma, sono punite ai sensi de11’art. 650 c.p. (sanzioni)
Art. 2 (Disposizioni generali)
- Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dello stesso e fino al 25 marzo 2020.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
IL MINISTRO DELLA SALUTE