Decreti Ministeriali

MIT - Dm 17 marzo 2020 -Emergenza epidemiologica da COVID-19, entrata in Italia delle persone fisiche

  • Il presente d.m. per disciplinare le modalità di entrata in Italia delle persone fisiche al fine di contenere l’emergenza epidemiologica.

Parole di interesse: attività lavorative; imprese; misure di sorveglianza; obbligo comunicazione; trasporti; sanzioni.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTO il d.P.C.M. 8 marzo 2020, con i1 quale sono state adottate misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il d.P.C.M. 11 marzo 2020, con il quale sono state adottate, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione del1’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, punto 5), che ha previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione, con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

RITENUTO di non ridurre o sospendere allo stato il trasporto aereo, ferroviario e marittimo di persone proveniente dai Paesi esteri;

RITENUTO di prevedere, anche nel rispetto del principio di reciprocità, che le persone fisiche in entrata in Italia tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale sono tenute a presentare una dichiarazione, con la quale attestino che i1 relativo ingresso e motivato dalla circostanza di comprovata esigenza di lavoro di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 per un tempo strettamente limitato e non superiore alle 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;

RITENUTO che al di fuori dell’ingresso in Italia per comprovate esigenze di lavoro è necessario, al fine di contrastare il diffondersi de1l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che le persone fisiche, anche asintomatiche, siano sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni;

DECRETA

Art. 1 (Entrata in Italia)

  1. Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 tutte le persone fisiche in entrata in Italia, tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. (trasporti) (obbligo comunicazione) (misure di sorveglianza)
  2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un tempo non superiore alle 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, le persone fisiche in entrata in Italia tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale sono tenute a presentare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestino di entrare esclusivamente per la predetta esigenza lavorativa. Con la medesima dichiarazione e assunto l’obbligo, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati, e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni della predetta autorità sanitaria, ad isolamento. (attività lavorative)
  3. Le disposizioni previste dai precedenti commi non si applicano al personale viaggiante appartenente ad imprese con sede legale in Italia. (imprese)
  4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle disposizioni previste da1 primo e dal secondo comma, sono punite ai sensi de11’art. 650 c.p. (sanzioni)

Art. 2 (Disposizioni generali)

  1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dello stesso e fino al 25 marzo 2020.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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